Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7594 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. I, 30/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 30/03/2020), n.7594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33828/2018 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Principe

Umberto 27/29, presso lo studio dell’Avvocato Amoruso Gennaro Maria,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Bari;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

G.E., cittadina della (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto emesso in data 30/10/2018 e notificato il 31/10/2018, dal Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale – nel procedimento R.G. n. 1829/2018, che, su opposizione, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, avverso il diniego dell’istanza di concessione protezione internazionale e forme complementari di protezione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, poichè tardivo.

Il Tribunale ha rilevato che, nei casi in cui venga impugnato il provvedimento reso dalla Commissione territoriale recante il diniego “per manifesta infondatezza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 1, lett. b-bis e art. 28-bis, comma 2, lett. a)” “si applica il termine di impugnazione dimidiato di (soli 15 giorni)”.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si censura la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per aver fondato la statuizione impugnata sull’applicazione alla presente fattispecie del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis.

Il motivo è fondato.

Va premesso che il provvedimento di rigetto ha indicato solo nella nota aggiunta in calce e in modo non chiaro e di facile comprensione i casi in cui il termine per proporre ricorso al Tribunale è dimezzato, col semplice riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis.

Va alla fattispecie applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, non va dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d’impugnazione ordinario di giorni trenta è dimezzato, anche quello dell’impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell’errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento (Cass. n. 18860 del 12/07/2019).

Tale interpretazione è coerente con quanto affermato dalle le Sezioni Unite di questa Corte n. 32725 del 2018, secondo cui l’art. 153 c.p.c., che ha introdotto, per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009 in poi, la generale facoltà per la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini, anche in riferimento ai termini perentori, consente la presentazione dell’istanza di rimessione in termini riferita al termine per proporre impugnazione. In tale arresto, si è, peraltro, dato seguito alla giurisprudenza della Corte, e si è affermato che, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, l’art. 184 bis c.p.c., sostituita dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, trova applicazione, non solo, con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma, anche, a situazioni esterne al suo svolgimento, quale, appunto, la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 5946 del 2017; Cass. n. 3277 del 2012).

Nella fattispecie il provvedimento della Commissione territoriale, contenente il diniego per manifesta infondatezza della protezione invocata, si è limitato a indicare – nelle note e con carattere ridotto rispetto al testo del provvedimento – i termini per la proposizione del ricorso al Tribunale competente avverso detta decisione, senza così puntualizzare in modo chiaro ed inequivoco i casi in cui detti termini sono dimezzati, limitandosi alla sola indicazione della norma di riferimento (art. 28) inidonea di per sè, in mancanza di indicazione specifica tanto del termine ordinario di impugnazione, quanto dei casi di dimezzamento dei termini, a rendere edotto il destinatario sul termine per proporre l’impugnazione, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020

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