Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7594 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. III, 30/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 30/03/2010), n.7594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5227/2009 proposto da:

S.N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FISICA 7, presso lo studio dell’avvocato MALARA ALESSANDRO,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ET SPA (già MOTOR SPA) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISCI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI Giuliano, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

2.11.07, depositata il 16/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2009 S.N.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 16 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna la quale, giudicando in sede di rinvio (la precedente sentenza della medesima Corte, che aveva respinto il suo gravame, era stata cassata avendo erroneamente equiparato gli istituti della caparra confirmatoria e del deposito cauzionale), riformava la sentenza del Tribunale di Modena che aveva rigettato in toto la domanda e condannava la Motor S.p.A, a pagargli Euro 7.746,85, ma compensava integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

L’Immobiliare ET S.p.A. (già Motor S.p.A.) resisteva con controricorso.

2 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia incongrua e contraddittoria motivazione su punti decisivi con conseguente violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 24 Cost.. La censura riguarda la compensazione delle spese dell’intero giudizio (con particolare riferimento al giudizio di cassazione), di cui viene lamentata l’erroneità sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello motivazionale.

La Corte territoriale ha spiegato nella parte espositiva della sentenza che il Tribunale aveva rigettato la domanda perchè “l’attore non aveva esplicitato i fatti posti a fondamento della stessa” e che la precedente sentenza della stessa Corte aveva qualificato la dazione della somma come caparra confirmatoria e aveva affermato che il contratto si era risolto per fatto dell’acquirente.

Poi, nella parte motiva, ha ritenuto che i contraenti avessero concluso una vendita di cosa futura e altrui ad effetto obbligatorio;

che l’acquirente avesse esercitato legittimamente il diritto di recesso poichè il contratto non aveva avuto esecuzione; che la dazione di danaro avesse natura di cauzione; che la Motor non avesse subito alcun danno poichè l’auto non era stata ancora costruita.

La censurata regolazione delle spese è stata ritenuta conforme a giustizia “attesa la difficoltà interpretativa, in fatto ed in diritto, delle questioni trattate”.

3. – Anche recentemente è stato ribadito (Cass. n. 7523 del 2009) che, in tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 cod. proc. civ., recata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all’esistenza di “giusti motivi”, non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell’idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell’adeguatezza della relativa motivazione.

In precedenza (Cass. S.U. n. 20598 del 2008) era stato ritenuto che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Quanto alla liquidazione delle spese di cassazione, è agevole rilevare che quando esse vengono rimesse al giudice di rinvio, questo deve procedere alla valutazione globale dell’esito della controversia e ha il potere di statuire come per le spese del giudizio di merito.

Nella specie la difficoltà interpretativa dei fatti all’origine della controversia e della conseguente configurazione giuridica, posta dalla Corte di Bologna a giustificazione della statuizione, trova riscontro e supporto motivazionale nelle affermazioni contenute nella parte espositiva e nella parte motiva della sentenza impugnata sopra riferite.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria implicano apprezzamenti non consentiti in sede di scrutinio di legittimità;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

spese compensate per le stesse considerazioni esposte dalla Corte territoriale;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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