Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7594 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7594
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5365-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EDILPART SOCIETA’ CONSORTILE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n.7116/48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Campania, depositata il 18/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Edilpart s.r.l. di cartella di pagamento, portante IVA ed altro per l’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campania, rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso sul presupposto che, trattandosi di recupero di crediti di imposta, l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e non una cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.
La Società non ha svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis – la ricorrente, premesso che in fatto era pacifico che la contribuente non avesse presentato la dichiarazione per l’anno 2007 e che per questo motivo erano stati disconosciuti i crediti d’imposta relativi a quell’anno e riportati nelle dichiarazione dei redditi, censura la C.T.R. per avere ritenuto la necessità di emissione di avviso di accertamento ed illegittima la cartella.
2. La censura è fondata alla luce dell’orientamento – espresso nell’ordinanza di rimessione alle SSUU n. 22902/2014, non messo in discussione dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 17757/2016) e già enunciato da Cass n. 16007/2015 – in virtù del quale, in ipotesi quale quella in esame, correttamente l’Ufficio provvede al recupero del credito di imposta con emissione di cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, che da detti principi si è discostata, ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese processuali al Giudice di merito.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017