Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7594 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 25029-2020

sollevato dal Tribunale di IVREA con ordinanza n. rg 1821/20 del

28/09/2020 nel procedimento vertente tra:

S.A. da una parte, SO.CL. dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che visti gli

arti. 45, 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione accolga

l’istanza per regolamento d’ufficio e dichiari la competenza del

Tribunale di Torino in ordine al giudizio di opposizione

pre-esecutiva, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Ivrea, a seguito di declinatoria di competenza per materia e valore del Giudice di pace di Torino, in causa di opposizione a precetto per spese straordinarie (di istruzione e mediche), relative al mantenimento del figlio minorenne di S.A. e di So.Cl., proposta dal primo nei confronti della seconda, ha, con propria ordinanza, in data 28/09/2020, sollevato regolamento di competenza di ufficio per ragioni di territorio inderogabile, ed ha individuato quale giudice Territorialmente competente il Tribunale di Torino, ritenendo che:

il Giudice di pace di Torino aveva errato nel dichiararsi incompetente per ragione di valore, ma detta statuizione non poteva essere ulteriormente posta in discussione, stante la preclusione al rilievo dell’incompetenza d’ufficio per ragione di valore;

nel dichiararsi incompetente per materia il Giudice di Pace di Torino aveva implicitamente pronunciato anche sulla competenza territoriale, ed ha precisato che, trattandosi di competenza per territorio inderogabile, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., questa, fosse ancora contestabile dal giudice adito in riassunzione e, in applicazione dei criteri di collegamento di cui agli artt. 480 e 28 c.p.c., dovesse essere individuata in capo al Tribunale di Torino.

Il Pubblico Ministero ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte, dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Torino.

Sul punto il Collegio ritiene che il regolamento di competenza di ufficio è stato tempestivamente richiesto dal Tribunale di Ivrea, in quanto il rilievo dell’incompetenza per territorio inderogabile è avvenuto alla prima udienza e comunque non ha comportato una stasi eccesiva, atteso che il giudice della riassunzione ha provveduto sull’istanza di sospensione del titolo esecutivo, limitatamente all’importo di novantacinque Euro e cinquanta.

L’istanza di regolamento di ufficio è, inoltre, fondata, in quanto il Tribunale di Torino deve ritenersi competente sia quale giudice territoriale dell’esecuzione minacciata, ai sensi dell’art. 27 c.p.c., sia in quanto giudice del luogo nel quale è stato notificato il precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., comma 3.

Ne consegue che pur comportando, come esattamente prospettato dal P.G. nelle sue conclusioni, l’individuazione del Tribunale di Torino un dispendio di attività processuale, in quanto sarà impegnato un giudice potenzialmente fornito di competenza d’appello in relazione al valore del credito precettato ed opposto, di poco superiore ai seicento Euro, nondimeno è preclusa la individuazione, quale giudice competente, del Giudice di Pace di Torino, che lo sarebbe stato secondo una corretta declinazione del criterio di competenza per valore secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 20303 del 25/09/2014 Rv. 632383 – 01): “In caso di opposizione a precetto intimato per l’adempimento degli obblighi di natura patrimoniale imposti al coniuge in sede di separazione (nella specie, obbligo del coniuge non affidatario di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sostenute dal coniuge affidatario), la competenza va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi ovvero la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale”.

L’istanza di regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolta e dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino, che all’esito del giudizio provvederà anche sulle spese di questa fase di regolamento.

Alcuna statuizione deve essere adottata in tema di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., trattandosi di procedimento non avente natura impugnatoria.

PQM

accoglie l’istanza di regolamento e dichiara la competenza Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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