Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7593 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4779-2015 proposto da:

D.V.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA GIACHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO CARTURAN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4339/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da D.V.T. avverso il diniego di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 12, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare il Giudice di appello riteneva che anche il ritardo di un solo giorno del pagamento dei ratei conseguenti alla procedura di sanatoria ne determinasse la decadenza.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; comma 1, n. 5 – il ricorrente denunzia l’omesso esame di un’eccezione di prescrizione e del giudicato formatosi inter parks.

1.1. La censura è inammissibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014. Il mezzo, infatti, non censura l’omesso esame di un fatto storico.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del L. n. 289 del 2002, art. 12. Il Collegio, al riguardo, osserva che l’affermazione del giudice di merito è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha già chiarito che la L. n. 289 del 2002, art. 12, – nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario – non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e di pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario; da ciò discende che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (in questo senso, le sentenze nn. 20746/10, 24316/10, 2751/12).

2.1 Va, tuttavia, rilevato che, nella specie, è pacifico in atti che il contribuente versò l’ultima rata il 16.4.2004. Ciò posto, può darsi seguito al principio – già reiteratamente espresso in materia da questa Corte (cfr. Cass. n. 13697/13; id n. 12090/12; id n. 16078/14) – per cui, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono L. n. 289 del 2006, ex art. 12, deve ritenersi operante anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003; e che la disposizione contenuta nel D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e nel D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, (tra gli altri), – va interpretata nel senso che per versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.

3. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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