Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7593 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11673-2020 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via C.

CONTI ROSSINI, n. 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN CANELLI,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, al largo GOLDONI

n. 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI CARINI, e GIACOMO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di NAPOLI, depositata il 19/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non

partecipata, del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Fresa Mario, che, visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, rigetti l’istanza

di regolamento di competenza.

osserva quanto segue:

l’avvocato Cosimo Salvatore premesso:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

che aveva in corso con l’avvocato M.L. causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per canoni di locazione non corrisposti dalla M. quale sub conduttrice;

che detta causa in primo grado, dinanzi al Tribunale di Napoli, era stata sospesa, in attesa della definizione, dinanzi alla Corte di Appello della stessa sede, di altra causa, di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione riguardanti lo stesso rapporto ma per un diverso arco temporale;

che il provvedimento di sospensione, emanato d’ufficio, dal giudice dell’opposizione al monitorio, all’udienza del 19/02/2020, era stato adottato al di fuori dei presupposti di legge, di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, in quanto il giudizio di appello della causa ritenuta potenzialmente pregiudicante era stato, oramai, definito, con sentenza n. 4738 del 2019 della Corte d’Appello, di rigetto dell’opposizione e non era stata proposta alcuna impugnazione avverso detta sentenza.

Tanto premesso l’avvocato Cosimo Salvatore chiedeva l’annullamento del detto provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Napoli.

L’avvocato M.L. ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente comunicata.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è infondato.

Come dedotto dalla controricorrente, nella propria memoria, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4378 del 15/10/2019 è stata impugnata per cassazione il 16/04/2020, con conseguente verificarsi del presupposto in fatto (ossia dell’impugnazione) al quale l’art. 337 c.p.c., comma 2, subordina la sospensione discrezionale del giudice.

La proposizione dell’impugnazione di legittimità è stata riscontrata anche dal P.G. nelle sue conclusioni.

Deve, peraltro, ribadirsi, in questa sede l’orientamento, oramai costante, di questa Corte (da ultimo Cass. n. 14146 del 08/07/2020 Rv. 658381 – 02): “In tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l’autorità di una sentenza pronunciata all’esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonchè della presenta di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio”.

Nel caso di specie sussistono i menzionati presupposti, come risulta dal testo dell’ordinanza di sospensione del Tribunale di Napoli qui impugnata, laddove il giudice evidenzia di essersi già discostato, in ordine alla valutazione del contratto di sub-locazione, dal precedente costituito dalla sentenza n. 4738 del 2019 della Corte di Appello di Napoli ed ha richiamato coerente pronuncia di legittimità (Cass. n. 14738 del 29/05/2019 Rv. 654053 – 01).

Deve, altresì, evidenziarsi, dando continuità al sopra richiamato orientamento, con il quale è coerente la decisione di merito qui impugnata, che la giurisprudenza, anche di valenza nomofilattica, interpreta la locuzione “se tale sentenza è impugnata” che compare nella norma innanzi indicata, come indicativa di “sentenza non passata in giudicato” e pertanto ritiene che, ai fini della sospensione disciplinata dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è sufficiente che il provvedimento giudiziale presupposto, reso nel procedimento pregiudicante, sia ancora impugnabile, ossia che i termini per proporre l’impugnazione non siano ancora decorsi e quindi esso non sia ancora passato in giudicato (si vedano sul punto Sez. U n. 10027 del 19/06/2012 Rv. 623042 – 01 e in precedenza Cass. n. 26435 del 16/12/2009 Rv. 610967 – 01).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA