Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7593 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16222 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

F.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Davide Lo Giudice (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di;

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n.

2456/2019, pubblicata in data 16 dicembre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Giovanni F. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione sulla base di crediti iscritti a ruolo derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Agrigento.

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il F., sulla base di sei motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato (con riguardo al quarto motivo, assorbiti gli altri).

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione artt. 2712 e 2719 c.c. e art. 2697 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La censura riguarda il primo motivo dell’opposizione in origine avanzata dal F., in relazione alla questione della regolarità della notificazione della cartella di pagamento opposta.

Si tratta evidentemente di una questione che riguarda la regolarità degli atti (pre)esecutivi e non il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.

Tale motivo di opposizione è dunque certamente da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e non in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la conseguenza che, per questo aspetto, l’appello non avrebbe potuto essere proposto, essendo le decisioni in materia di opposizione agli atti esecutivi non impugnabili con il suddetto mezzo di gravame, ma assoggettabili esclusivamente al ricorso straordinario per cassazione diretto, ai sensi dell’art. 111 Cost. (né il ricorrente allega che vi fosse stata una diversa qualificazione della sua opposizione da parte del giudice di primo grado, idonea a giustificare l’applicazione del cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione).

La relativa decisione, per l’aspetto in esame, deve pertanto essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per improponibilità dell’appello.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione art. 112-342 c.p.c.-in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione art. 2948,2953 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione: art. 100 e 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il quinto motivo si denunzia “Questione giuridica mai prospettata in precedenza-Violazione art. 101 c.p.c.- Violazione diritto di difesa e del contraddittorio art. 3 e 24 Cost. – Nullità sentenza-in relazione art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il sesto motivo si denunzia “Motivazione contraddittoria-Manifesta illogicità-Affermazioni tra loro inconciliabili-In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I motivi dal secondo al sesto riguardano tutti il secondo motivo dell’originaria opposizione, relativo alla dedotta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento opposta.

Si tratta di motivi connessi, logicamente e giuridicamente, che, come tali, possono essere esaminati congiuntamente.

La corte di appello, in proposito, ha chiarito che era stata eccepita la prescrizione del credito maturata successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, per essere trascorsi più di cinque anni dalla sua notificazione, senza atti interruttivi. Ha però ritenuto in proposito insussistente l’interesse ad agire dell’intimato, sull’assunto che non si trattasse di “un vizio della cartella medesima ma, tutt’al più, dell’estratto di ruolo”.

Si premette che il motivo di opposizione in esame ha ad oggetto il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per il credito che questi aveva minacciato di far valere in via esecutiva e, come tale, è da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con conseguente ammissibilità dell’appello.

Secondo il ricorrente, la motivazione della decisione impugnata, sul punto, sarebbe illogica e/o meramente apparente, onde, di fatto, si risolverebbe in una vera e propria omissione di pronuncia: richiamando l’indirizzo di questa Corte, per cui, anche dopo la notificazione della cartella di pagamento, le prescrizioni brevi restano tali, non essendo applicabile l’art. 2953 c.c., sostiene che sussisteva il proprio interesse a far accertare la prescrizione del credito fatto valere con la cartella di pagamento opposta e, di conseguenza, l’insussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per detto credito, interesse peraltro mai neanche contestato nel corso del giudizio, senza che la relativa questione fosse sottoposta di ufficio dal giudice al contraddittorio delle parti.

La censura è fondata.

In primo luogo, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui fonda la conferma della decisione di rigetto dell’opposizione proposta sul rilievo per cui l’oggetto della stessa non riguarderebbe “un vizio della cartella medesima ma, tutt’al più, dell’estratto di ruolo”. L’oggetto dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., infatti, non può certo ritenersi limitato ai soli “vizi della cartella di pagamento”, in quanto, con la predetta opposizione, è possibile far valere, in generale, la insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, derivante da qualsiasi ragione, in fatto e/o in diritto.

In tale ottica deve, poi, ritenersi senz’altro sussistente l’interesse del debitore intimato, nei confronti del quale venga minacciata l’esecuzione forzata in forza di un credito iscritto a ruolo e portato da una cartella di pagamento dell’agente della riscossione, a fare accertare giudizialmente la prescrizione del credito che si è minacciato di far valere in via esecutiva, mediante opposizione all’esecuzione avverso la cartella ai pagamento stessa.

Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata non può ritenersi conforme a diritto, in particolare nella parte in cui dopo aver chiarito che il debitore intimato aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, eccependo la prescrizione del credito fatto valere con la stessa – ha affermato che non sussistesse l’interesse ad agire di quest’ultimo.

D’altra parte, dalla stessa sentenza impugnata si evince: che l’opposizione per cui è causa era regolarmente diretta contro una cartella di pagamento dell’agente della riscossione (non trattandosi affatto, quindi, di una mera impugnazione “del ruolo” in quanto tale, cioè in quanto atto autonomo); che il F. aveva dedotto sin dal primo grado la prescrizione del credito fatto valere dall’agente della riscossione con la predetta cartella di pagamento; che la sua opposizione era stata rigettata sotto questo aspetto dal tribunale; che lo stesso F. anche in sede di gravame aveva sostenuto essere maturata la prescrizione; che l’agente della riscossione aveva resistito al gravame.

Dunque, dalla stessa sentenza impugnata emerge in realtà che l’agente della riscossione non solo non aveva affatto manifestato alcuna intenzione di abbandonare la pretesa esecutiva relativa a detto credito, in quanto prescritto, ma anzi, contestando l’avvenuta maturazione della prescrizione dedotta dall’opponente, aveva – al contrario – manifestato inequivocabilmente l’intenzione di procedere negli atti di riscossione.

E’ dunque evidente che, anche in concreto, il debitore intimato aveva tutto l’interesse a fare accertare la suddetta prescrizione, per ottenere la definitiva dichiarazione giudiziale dell’insussistenza del diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti (cfr., espressamente, sulla sussistenza dell’interesse ad agire dell’opponente, in caso di contestazione, da parte dell’ente creditore, della prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella dedotta dal debitore: Cass., Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Rv. 655707 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 15603 del 22/07/2020, Rv. 658523 – 01).

Tale considerazione impone di cassare la sentenza impugnata affinché, in sede di rinvio, si proceda ad accertare effettivamente se, in concreto, è maturata o meno la prescrizione del credito posto a base della cartella di pagamento opposta e, quindi sussista o meno il diritto dell’agente di riscossione di agire in via esecutiva per lo stesso, con assorbimento di ogni altra censura.

3. La decisione impugnata è cassata senza rinvio con riguardo alla questione di cui al primo motivo del ricorso, costituente opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perché sul punto l’appello non poteva essere proposto, in virtù dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

E’ cassata con rinvio, in accoglimento degli altri motivi del ricorso, relativi ad opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

cassa la decisione impugnata senza rinvio con riguardo alla questione di cui al primo motivo del ricorso, costituente opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., perché sul punto l’appello non poteva essere proposto;

accoglie gli altri motivi del ricorso, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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