Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7593 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 01/04/2011), n.7593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P.G., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Lucido Stefano,

elettivamente domiciliata in Roma, via Appia Nuova n. 96, presso lo

studio dell’Avvocato Paolo Rolfo;

– ricorrente –

contro

P.P., S.A., rappresentati e difesi, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Piazza Giovanni,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo

studio dell’Avvocato Andrea Graziani;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1827/09,

depositata in data 30 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i resistenti, l’Avvocato Antonio F. De Simone per

delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola il quale ha concluso in senso conforme alla

relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.P.G. ha convenuto, dinnanzi al Tribunale di Marsala, P.P. e S.A. chiedendo che venisse dichiarata l’insussistenza di qualsiasi servitù a carico del proprio fondo in favore di quello dei vicini, che fosse ordinata la cessazione delle turbative e disposta l’apposizione dei termini sui confini esistenti;

che i convenuti si sono costituiti e, in via riconvenzionale, hanno chiesto che venisse dichiarata l’avvenuta costituzione, per usucapione, della servitù di passaggio a favore del fondo di loro proprietà;

che l’adito Tribunale ha rigettato la domanda principale e ha accolto quella riconvenzionale, dichiarando costituita, per usucapione, la servitù di passaggio;

che la M.P. ha proposto appello, cui hanno resistito gli appellati;

che, con sentenza n. 1827 del 2009, depositata il 20 novembre 2009, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame;

che per la cassazione di questa sentenza ricorre M.P. G. sulla base di due motivi, cui resistono, con controricorso, gli intimati.

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 novembre 2010 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per non avere la Corte d’appello ammesso la prova documentale costituita da un’aerofotogrammetria dei luoghi, dalla quale si evinceva che nel (OMISSIS) la stradella sulla quale si sarebbe esercitato il passaggio da parte dei resistenti era inesistente. Si trattava di una prova indispensabile, in quanto potenzialmente idonea a ribaltare la decisione del giudice di primo grado, e quindi ammissibile anche nel giudizio di appello.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione in ordine alle ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto detta prova non indispensabile.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è infondato.

La Corte d’appello non è innanzitutto incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, giacchè ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8293 del 2005, ritenendo in linea di principio non ammissibile la produzione in appello di documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di primo grado, salvo che questi documenti siano indispensabili; requisito, questo, nella specie ritenuto insussistente.

Non è neanche ravvisabile il denunciato vizio di motivazione, giacchè in tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio d’appello, a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l’indispensabilità che ne giustifica l’ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale (Cass., n. 16971 del 2009; Cass., n. 15346 del 2010). E’ infatti prevalente l’opinione che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello implica la valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass., n. 14133 del 2006).

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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