Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7592 del 30/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 30/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 30/03/2020), n.7592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15691-2013 proposto da:
M.M.P., SCUOLA DI MANAGEMENT SPORTIVO, LA TORRE CARMINE
FABIO, MARTONE CARLO, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato ENRICO CARMENATI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
FOGGIA, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Scuola di Management Sportivo Srl, in forza di quattro motivi, ha chiesto di cassare la sentenza n. 196/25/12, depositata il 18 dicembre 2012, della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, la quale aveva accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la decisione (n. 40/04/11) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia aveva annullato l’avviso di accertamento per Iva e Irap con cui venivano ripresi a tassazione costi relativi a fatture emesse per prestazioni inesistenti.
2. Nel controricorso, l’Agenzia delle Entrate ha instato per il rigetto dell’avversa impugnazione.
3. – La contribuente, con memoria datata 13 giugno 2019, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi del D.L. n. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con la L. 1 dicembre 2016, n. 225, (GU n. 282 del 2-12-2016), allegando la documentazione da cui risulta il pagamento integrale del debito tributario;
4. – l’art. 6 cit., prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti alla riscossione e nella fattispecie sussistono i presupposti previsti dal citato articolo;
5. – la rinuncia al giudizio comporta la compensazione delle spese di
lite (Sez. 5, n. 10198/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2020