Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7592 del 30/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6306/2009 proposto da:
C.M.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso
nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, – rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8765/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
3.12.07, depositata il 28/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., con cui si è ravvisata la improcedibilità del ricorso proposto da C.M. L. nei confronti dell’Inps, costituito con controricorso, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28.1.2008, in quanto il ricorso medesimo non era stato depositato;
ritenuto che la relazione è da condividere perchè il mancato deposito nel termine prescritto comporta la improcedibilità del ricorso stesso ex art. 369 cod. proc. civ.;
Ritenuto che non è necessario provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo applicabile ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010