Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7592 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6306/2009 proposto da:

C.M.L., ricorrente che non ha depositato il ricorso

nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, – rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8765/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

3.12.07, depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., con cui si è ravvisata la improcedibilità del ricorso proposto da C.M. L. nei confronti dell’Inps, costituito con controricorso, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28.1.2008, in quanto il ricorso medesimo non era stato depositato;

ritenuto che la relazione è da condividere perchè il mancato deposito nel termine prescritto comporta la improcedibilità del ricorso stesso ex art. 369 cod. proc. civ.;

Ritenuto che non è necessario provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo applicabile ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA