Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7592 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30630-2019 proposto da:

AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO di PALERMO, in persona

dell’Avvocato distrettuale in carica, elettivamente domiciliata

ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

dello STATO, che la rappresenta e difende, per legge;

– ricorrente –

e contro

F.E.M., RISCOSSIONE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 810/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.E. propose opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Agrigento avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Riscossione Sicilia S.p.a..

L’opposizione venne accolta per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale di Palermo, adito in appello dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Agrigento.

La causa è stata riassunta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo dinanzi al Tribunale indicato.

Il giudice dell’appello territoriale ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento propone ricorso,

affidato a tre motivi, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. F.E. e Riscossione Sicilia S.p.a. sono rimaste intimate.

La proposta di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata.

Non sono state depositate memorie.

I tre motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo mezzo fa valere nullità del procedimento, per violazione degli artt. 112 e 329 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il secondo mezzo propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2729 e 1335 c.c., nonchè dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

Il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza di prime cure ma ha pronunciato in carenza di specifico motivo di impugnazione, in termini di decorso della prescrizione, sulla base di una circostanza fattuale diversa da quella posta a base della decisione del Giudice di pace, e comunque su punto sul quale il contraddittorio non era stato radicato dinanzi al detto giudice (di pace), e che non era stata riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Dalla sentenza impugnata risulta che l’eccezione di prescrizione era stata accolta, dal Giudice di pace, in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890 in materia di notificazione di atti giudiziari.

Il Tribunale di Agrigento ha ritenuto errato il detto riferimento normativo, ma ha ugualmente accolto l’eccezione di prescrizione della F., sulla base della circostanza fattuale relativa alla mancata corrispondenza tra la missiva prodotta in giudizio dall’Avvocatura erariale e la raccomandata.

Su detta questione, tuttavia, non risulta che il contraddittorio sia stato effettivamente sollecitato e tantomeno si sia radicato.

La questione era stata sollevata dalla F. con memoria di cui all’art. 320 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace, ma non risulta essere stata riproposta dalla F. in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ovvero sia stata fatta oggetto di appello incidentale.

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

I restanti due motivi sono assorbiti.

La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per rinnovato esame, al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, anche sulle spese di questa fase di legittimità.

Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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