Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7592 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16079 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

C.M. (C.F.: (OMISSIS)), in rappresentanza, quale tutore,

della figlia CA.Va. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dagli avvocati Carmelo Mobilia (C.F.: (OMISSIS)) e Luigi

Bambaci (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI Coop. a r.l. (P.I.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore C.P.

(C.F.: (OMISSIS)) ALLIANZ S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.

133/2019, pubblicata in data 26 febbraio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ca.Do. e C.M., in rappresentanza della figlia minore Ca.Va., hanno agito in giudizio nei confronti di C.P. e della sua assicuratrice della responsabilità civile, Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l., per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia stessa, quale trasportata nel veicolo del C., in un incidente stradale. La società convenuta ha chiamato in causa M.L., E.G. e l’Allianz S.p.A., rispettivamente conducente, proprietario e assicuratrice della responsabilità civile dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiarato estinto il giudizio nei confronti di E.G., ha accolto la domanda degli attori nei confronti della Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l. e del C., nonché quella di rivalsa (nei limiti della metà dell’importo corrisposto agli attori stessi) della Società Cattolica di Assicurazioni Coop. a r.l. nei confronti di M.L. ed Allianz S.p.A..

La Corte di Appello di Messina, su appello degli attori ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato l’importo della condanna.

Ricorre C.M., quale tutore di Ca.Va., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2959 (recte: 2059) c.c.”.

Secondo la ricorrente, il proprio secondo motivo di appello, relativo all’incidenza, sulla determinazione del danno biologico subito dalla figlia, della “sindrome di Turner”, dalla quale quest’ultima è affetta, sarebbe erroneamente stato giudicato generico e, comunque, infondato, dalla corte territoriale, con conseguente violazione dell’art. 2059 c.c..

Sostiene, in particolare, che era in atti la relazione del proprio consulente di parte, nella quale erano indicate le ragioni per cui il danno in questione avrebbe dovuto essere determinato in misura maggiore di quanto stabilito dal tribunale.

Il ricorso è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.

1.1 La corte di appello ha affermato che il motivo di gravame in questione non era meritevole di accoglimento “essendosi parte appellante limitata alla generica allegazione dell’incidenza della sindrome di Turner sull’entità del danno, senza che tale assunto sia riscontrato da alcun supporto tecnico, non risultando neanche prodotta la relazione del c.t.p.”; ha aggiunto che “entrambi i cc. tt. uu. nulla hanno segnalato al riguardo, evidentemente non attribuendo alla detta sindrome alcuna rilevanza sull’entità del danno”.

1.2 Si premette che, secondo quanto la ricorrente espone nel ricorso, la questione riguarderebbe il cd. danno esistenziale, quale pregiudizio “di natura strettamente personale che come tale non può essere ridotto, neppure indirettamente, ad una frazione del danno biologico, ma deve essere valutato equitati-vamente in riferimento al singolo caso concreto”.

Nella sentenza impugnata, peraltro, è espressamente chiarito che, con il secondo motivo del loro gravame, gli appellanti avevano chiesto “l’aumento dell’importo risarcitorio nella misura del 13%, previa rinnovazione della c.t.u.”, cioè avevano chiesto una diversa determinazione del danno biologico, sulla base di una più elevata stima della conseguente invalidità permanente. E’ sotto quest’ultimo profilo che la corte territoriale ha ritenuto il gravame generico, per la mancanza di un supporto tecnico a fondamento dell’assunto per cui la sindrome di Turner, da cui era affetta la giovane danneggiata, avrebbe comportato in concreto una maggiore incidenza del danno biologico di fatto accertato, ai fini dell’invalidità permanente e, comunque, lo ha giudicato altresì infondato, in quanto nelle due consulenze tecniche di ufficio fatte espletare non era stata ritenuta sussistere alcuna incidenza della indicata sindrome sull’entità del danno biologico.

1.3 Orbene, nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è richiamato in modo specifico, puntuale ed esaustivo il contenuto dell’atto di appello, il che non consente a questa Corte di valutare in concreto l’oggetto delle relative censure e di verificare se il loro contenuto fosse diverso da quello indicato nella sentenza impugnata e, in particolare, se fossero state poste questioni ulteriori e/o diverse rispetto a quella relativa alla percentuale di invalidità da riconoscere alla danneggiata.

1.4 Inoltre, con riguardo alla relazione del consulente di parte, che la corte di appello ha affermato non essere stata prodotta, la ricorrente, per un verso, si limita ad affermare che la stessa era allegata alla produzione del giudizio di primo grado e che in essa si dava conto del fatto che la minore danneggiata era affetta dalla sindrome di Turner e, per altro verso, ne riporta il contenuto rilevante trascrivendo il seguente passo: “Passando alla valutazione medico legale del danno, tenuto conto del rischio di cui sopra… e del ritardo psicomotorio di cui la peri-zianda è affetta…”.

In proposito si osserva quanto segue: a) che la relazione del consulente di parte fosse allegata alla produzione del giudizio di primo grado, non significa che essa fosse stata prodotta anche in appello; sotto questo aspetto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel ricorso non è indicato in quale fase processuale e con quale modalità il documento fosse stato prodotto nel corso giudizio di secondo grado e quale fosse la sua esatta allocazione nell’ambito del relativo fascicolo processuale; b) che la danneggiata sia affetta dalla sindrome di Turner e’, comunque, fatto pacifico ed espressamente preso in considerazione dalla stessa corte di appello, onde è del tutto irrilevante che la circostanza fosse indicata nella consulenza di parte o meno; c) in ogni caso, la parte del contenuto della predetta consulenza di parte, dalla quale dovrebbe trarsi conferma dell’assunto per cui la sindrome da cui era affetta la danneggiata aveva incidenza sulla determinazione, in termini di percentuale di invalidità, del danno biologico dalla stessa subito, per quanto risulta riportato nel ricorso, attesta in realtà la correttezza della valutazione della corte territoriale, secondo cui si trattava di affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, che non potevano considerarsi un adeguato supporto tecnico a sostegno di quell’assunto.

1.5 In definitiva, la decisione impugnata, da una parte, si sottrae alle censure in diritto svolte nel ricorso, non potendosi ravvisare alcuna violazione delle disposizioni in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, mentre, dall’altra parte, essa risulta adeguatamente motivata, sotto il profilo della determinazione del danno biologico subito dall’attrice, sulla base del richiamo alle consulenze tecniche di ufficio svolte nel corso del giudizio, onde la stessa non può ritenersi censurabile nella presente sede neanche sotto tale aspetto.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA