Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7592 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 01/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 01/04/2011), n.7592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale di Sulmona nel giudizio pendente tra:

D.F., non costituito in questa sede;

B.L. e L.L., non costituiti in questa

sede;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Castel di Sangro,

depositata in data 15 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto D.F. conveniva B.L. dinnanzi al Giudice di pace di Castel di Sangro per ivi sentirlo condannare all’osservanza delle norme in materia di distanze legali di piante ;

che, costituitosi il contraddittorio, il Giudice di pace disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L. L., comproprietaria, unitamente al B., dell’immobile sottoistante a quello dell’attore;

che la causa veniva istruita e, con sentenza depositata il 15 maggio 2005, il Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per materia, osservando che i convenuti avevano formulato eccezione riconvenzionale di usucapione di servitù;

che la causa veniva riassunta dinnanzi al Tribunale di Sulmona dall’attore, il quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza del Giudice di pace e la rimessione della causa allo stesso ufficio per la decisione sul merito delle domande, che venivano comunque riproposte nell’atto di riassunzione; che i convenuti si costituivano ed evidenziavano l’illegittimità della sentenza del Giudice di pace, dal momento che essi avevano solo proposto un’eccezione riconvenzionale e non una domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di servitù;

che il Tribunale alla prima udienza rinviava per la precisazione delle conclusioni, e con ordinanza depositata il 28 gennaio 2010, sollevava regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo che venisse affermata la competenza del Giudice di pace di Castel di Sangro;

che le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede ;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 novembre 2010 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il Tribunale ha osservato che il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza solo con la sentenza senza avere rilevato la incompetenza per materia alla prima udienza, come imposto dall’art. 38 cod. proc. civ..

Ha poi ritenuto che erroneamente il medesimo Giudice di pace avesse declinato la competenza, dal momento che chiaramente i convenuti avevano formulato una eccezione riconvenzionale e non anche una domanda riconvenzionale di accertamento dell’avvenuta costituzione di servitù per usucapione.

Il regolamento è inammissibile.

Come si desume dalla lettura dei verbali delle udienze svoltesi dinnanzi al Tribunale di Sulmona, quest’ultimo non ha rilevato, alla prima udienza, la propria incompetenza, avendo provveduto a sollevare il regolamento solo dopo che le parti avevano precisato le conclusioni alla seconda udienza a tal fine fissata e decorso il termine di cui all’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale è quindi incorso nel medesimo errore addebitato al Giudice di pace di Castel di Sangro, atteso che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, “quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla” (Cass., n. 11185 del 2008).

Il proposto regolamento deve quindi essere dichiarato inammissibile”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio e non avendo le parti del giudizio a quo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammisibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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