Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7591 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5321/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PAPER STOCK INTERNATIONAL SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO GLAUCO EBNER, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSARIO MINNITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3685/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello della Paper Stock International s.p.a. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso la cartella di pagamento, relativo ad IRES ed IRAP per l’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la cartella di pagamento, intestata ad un soggetto non più esistente (SOFIMA s.p.a.), perchè fusa per incorporazione con la Paper Stock International s.p.a., e della cui inesistenza l’Ufficio era stato tempestivamente portato a conoscenza, non sarebbe stata più idonea a produrre effetti giuridici.

Il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente attribuito efficacia estintiva alla fusione per incorporazione della società SOFIMA, tanto più che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 10, non prevederebbe alcuna estinzione della società incorporata, quanto piuttosto che gli obblighi di versamento della società c.d. incorporata, una volta divenuta efficace la fusione, debbano essere adempiuti dalla società incorporante. E, d’altronde, sarebbe stata più volte affermata la legittimità dell’iscrizione a ruolo della società incorporata Paper Stock International s.p.a. si è costituita con controricorso.

Il motivo è fondato.

In tema di dichiarazione annuale dei redditi, nel caso di fusione di società per incorporazione non viene meno l’imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell’incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l’inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, nonchè l’emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa (Sez. 5, n. 21405 del 30/11/2012).

Diversamente da quanto afferma la CTR, la cartella di pagamento intestata a SOFIMA non è affatto inidonea a produrre effetti. Di tali effetti si occupa l’art. 2504 bis c.c., laddove stabilisce che la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate, secondo quanto, del resto, ribadito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 10 (“Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., comma 2; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione”).

I giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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