Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7590 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 30/03/2020), n.7590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12919-2013 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA

251, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA MARCHE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO 285, presso lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MENDITTO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA, EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 164/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.M., socio di “Grafica 90 di M.M. & C. S.a.s. (di seguito, la contribuente), propone ricorso per cassazione nei confronti di Equitalia Centro S.p.A. e Equitalia Marche S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche (CTR), depositata il 6 dicembre 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento Iva e accessori relativa all’anno di imposta 1995, in base a ruolo reso esecutivo il 20/12/1999;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che la contribuente aveva proposto plurimi motivi di nullità della cartella, tra cui quello relativo alla decadenza dei termini per la notificazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella formulazione in vigore all’epoca della formazione della consegna del ruolo al concessionario;

– nel rigettare i motivi di ricorso, in relazione al profilo sopra dedotto, la CTR riteneva che il termine previsto dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella formulazione vigente ratione temporis, avesse natura ordinatoria e che la cartella fosse stata correttamente notificata al curatore fallimentare il 26/9/2000;

– il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso Equitalia Centro S.p.A. (subentrata a Equitalia Marche S.p.A.).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 ratione temporis applicabile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” ribadendo la tesi, proposta nei precedenti gradi di giudizio della perentorietà del termine per la notifica della cartella di pagamento e, con richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto, insta per la declaratoria di decadenza della pretesa tributaria;

– il motivo è infondato;

– occorre premettere, al fine di una corretta disamina della vicenda, che nella sentenza impugnata -pag. 11- è riportato che la notificazione della cartella è stata eseguita nei confronti del curatore fallimentare in data 26/9/2000, in un periodo in cui non era contemplato alcun termine di decadenza;

– di conseguenza, nessuna efficacia sulla controversia spiega la circostanza che la cartella sia stata notificata alla contribuente, nel 2009, dopo la chiusura della procedura concorsuale, nella sua qualità di socia della società fallita, ritornata in bonis per ottenere il pagamento del credito tributario, ammesso al passivo fallimentare, ma rimasto insoluto;

– sul punto, va ribadito che “Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017, Rv. 644935 – 01);

– pur riferendosi all’ipotesi dell’emanazione di un atto impositivo, il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale è evidentemente riferibile anche alla diversa ipotesi, quale quella in esame, del termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella esattoriale dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; evidente ne è infatti l’eadem ratio legis et juris (Cass. n. 2545/18);

– pacifico, e comunque accertato in fatto dal giudice tributario di appello, che nel caso di specie la notifica è avvenuta nei confronti dell’obbligato principale (il curatore fallimentare), volendo dare seguito ed estensione all’arresto giurisprudenziale citato, deve affermarsi giuridicamente irrilevante la successiva notifica della cartella esattoriale impugnata alla ricorrente, quale coobbligata d’imposta, nel 2009;

– nel merito, si osserva che il motivo è infondato dal momento che “in tema di riscossione dell’IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in quanto deve applicarsi la disciplina generale dettata dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, come introdotti dalla L. Conversione 31 luglio 2005, n. 156, anche al dichiarato fine di conseguire “la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto”, mentre non può invocarsi il più breve termine quadriennale (così come deciso da Cass. 4 dicembre 2015, n. 24767), previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, giacchè il rinvio ad esso, non previsto dalla legge, determinerebbe un’anticipata consumazione del termine di decadenza che il legislatore del 2005 ha inteso evitare, con disposizioni ritenute compatibili con la Costituzione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2008 e nell’ordinanza n. 178 del 2008, ed in linea con l’esigenza posta dalla sesta Direttiva 77/388/CEE di evitare forme di rinuncia generale ed indiscriminata al potere di verifica e di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria in materia di IVA” (Cass. 9 agosto 2017, n. 19870; Cass. 18 gennaio 2017, n. 1109; Cass. 9 luglio 2014, n. 15661);

– dunque le norme che la contribuente assume siano state violate sono state invece correttamente applicate e il ragionamento svolto dalla sentenza è corretto in quanto la dichiarazione era avvenuta nell’anno di imposta 1996 e pertanto la notifica andava effettuata entro il 31 dicembre 2001: in realtà essa è stata effettuata il 26/9/2000, ossia in una data antecedente rispetto al 31 dicembre 2001;

– le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti, considerati gli specifici aspetti della materia ancora discussi in sede di legittimità;

– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 marzo 2020

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