Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7590 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1123/2009 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BRUNO LUCA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

Antonietta, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 5.6.08, depositata il 25/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., in cui si rileva la manifesta infondatezza, ovvero la inammissibilità del ricorso proposto da M.L. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, che gli aveva negato il diritto a pensione per mancanza del requisito contributivo, sul rilievo che sarebbe stato necessario coprire un ulteriore periodo con la costituzione di rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, rendita che però non era possibile costituire per la mancanza della prova documentale sulla esistenza del rapporto di lavoro, richiesta dalla disposizione citata;

Si è osservato nella relazione che in ricorso si censurava la mancata ammissione di prova testimoniale per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro, ma che la doglianza era infondata, sia perchè il citato art. 13, richiede la prova scritta, essendo consentita la prova testimoniale, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 568/89, solo per dimostrare alcuni elementi del rapporto medesimo; in ogni caso ci si doleva in ricorso della mancanza di motivazione sul rigetto della prova testimoniale, i cui capitoli non venivano però riportati in ricorso, così impedendo, in ogni caso, alla Corte di verificarne la decisività.

Ritenuto che la relazione, nei cui confronti non sono state mosse contestazioni, è da condividere, per cui il ricorso va rigettato;

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere a carico del soccombente perchè il legislatore ha innovato alla disciplina dell’esonero dalle spese nelle cause previdenziali ed assistenziali modificando l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., con il D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale lo condiziona alla titolarità, nell’anno precedente a quello della pronunzia, ad un determinato limite di reddito imponibile Irpef e prevede altresì che la parte che si trovi in questa condizione debba formulare una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, impegnandosi altresì a comunicare, fino che a che il processo non venga definito, le variazioni rilevanti di reddito verificatesi nell’anno precedente.

Poichè nel presente ricorso non si fa alcuna menzione di tale circostanza, il soccombente sopporta l’onere delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3000,00 oltre millecinquecento Euro per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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