Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7590 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5320/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO DISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva respinto il suo appello, ed accolto parzialmente quello incidentale di C.R. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trieste. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione del contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF, per gli anni 2005 – 2006.

Nella sua decisione la CTR ha affermato che il contribuente era stato oggetto di accertamento sintetico per l’anno 2009 sulla base degli stessi beni presi in considerazione per le annualità 2005 – 2006, sicchè non sarebbe stato ammissibile che la capacità contributiva del C. fosse diversa, a seconda della metodologia di accertamento adottata.

Il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume l’Agenzia che lo stesso legislatore avrebbe precisato l’ambito temporale di applicazione del “nuovo redditometro”, che non avrebbe potuto essere applicato in via retroattiva, in considerazione delle sostanziali differenze nella metodologia e nella base dati di riferimento.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il motivo è manifestamente fondato.

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento (Sez. 6-5, n. 21041 del 06/10/2014).

Pertanto, in presenza delle metodologie effettivamente applicabili sulla scorta del redditometro in vigore, l’Ufficio ha proceduto al relativo accertamento.

S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA