Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7590 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30033-2019 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via MACEDONIA

n. 68, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ANTONELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIRKO BATTISTELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, in persona del Sindaco e legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla

piazza CAVOUR n. 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AZIENDA SPECIALE CULTURA TURISMO e SPETTACOLO TEATRI di CIVITANOVA

MARCHE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1269/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.B. il (OMISSIS) si recò presso il cineteatro (OMISSIS) di (OMISSIS), per assistere ad uno spettacolo cinematografico e entrò dopo che lo stesso era da poco iniziato. Venne accompagnata dal coniuge in auto e la giornata era stata piovosa. Nell’alzarsi al termine dello spettacolo per uscire dal teatro cadde e riportò lesioni.

La L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata il Comune di Civitanova Marche e l’Azienda Speciale Cultura Turismo e Spettacolo Teatri di Civitanova Marche al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale, nel contraddittorio con entrambi i convenuti, istruita la causa con escussione di testimoni ed espletamento di consulenza tecnica di ufficio sullo stato dei luoghi, nel teatro, rigettò la domanda.

La L. propose appello e la Corte di Appello di Ancona, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con atto affidato a quattro motivi, L.B..

Resiste con controricorso il Comune di Civitanova Marche.

L’Azienda Speciale Cultura Turismo e Spettacolo Teatri di Civitanova Marche è rimasta intimata.

La proposta di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non sono state depositate memorie.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2051 c.c., nonchè agli artt. 1227 e 2697 c.c..

Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione agli artt. 115,116 e 244 c.p.c..

Il terzo motivo deduce ancora vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e (o) contraddittoria e (o) illogica.

Infine, il quarto e ultimo motivo deduce vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, concernente “l’assenza degli obblighi di protezione e controllo in capo all’Ente gestore del locale e del proprietario del locale (Comune di Civitanova Marche”.

In via preliminare, e potenzialmente assorbente, salvo quanto meglio a scriversi con riferimento ai singoli motivi, deve rilevarsi che non risulta impugnato il capo di sentenza (pag. 5 in fine e pag. 6 in principio) che afferma che nella specie la domanda risultava proposta nei confronti del Comune, in quanto proprietario, ma in carenza del sostrato fattuale e in diritto idoneo a legittimarne l’affermazione di responsabilità, poichè l’evento causativo era imputato, dalla difesa della Lauretani, non a difetti strutturati dell’immobile o alle opere murarie ed agli impianti in esse conglobati, bensì a accessori della cui corretta manutenzione aveva la disponibilità il custode, e, quindi, l’Azienda Speciale, (sul punto si veda Cass. n. 00782 del 19/01/2001 Rv. 543362 – 01).

Le censure prospettate devono essere, pertanto, riferite prevalentemente all’Azienda Speciale del Comune di Civitanova Marche.

Il primo motivo è del tutto infondato, ove non inammissibile: esso, sotto la formale copertura della violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., chiede che sia rivalutato l’apprezzamento delle circostanze fattuali sulla cui base il giudice di merito ha fondato la propria decisione e non deduce, quindi, alcuna concreta violazione del precetto di legge richiamato, chiedendo, inoltre, un sostanziale rilievo dall’onere probatorio, che, anche nel caso di azione proposta valendosi dell’art. 2051 c.c. non è insussistente, per quanto riguarda il danneggiato-attore, specie in termini di adeguatezza della sua condotta (Cass. n. 2480 del 01/02/2018 Rv. 647934 – 01).

Il secondo motivo laddove censura la motivazione della sentenza d’appello richiamando l’art. 116 c.p.c., deducendo che la Corte di Appello l’avrebbe malamente applicato in quanto non ha valutato adeguatamente la deposizione testimoniale di D.A., dimostra la sua inconsistenza quando afferma che la testimonianza è una prova legale (pag. 19, rigo 18), confondendola, evidentemente, con il giuramento. Risulta, inoltre, del tutto destituita di fondamento la censura mossa con riferimento ai parametri di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con riferimento, in generale alle norme in tema di convincimento giudiziale deve ribadirsi che perchè si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”. Ne segue che il motivo così dedotto è privo di fondamento per ciò solo (riferimenti: Sez. U n. 16598 del 2016 e Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640192 – 01).

Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 116 c.p.c. è necessario considerare che, poichè detta norma prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso – oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi – (Cass. n. 11892 del 2016 e Cass. n. 26965 del 2007; in senso conforme: Cass. n. 20119 del 2009; n. 13960 del 2014).

Il terzo motivo è inammissibile: la censura di motivazione apparente e (o) illogica e (o) contraddittoria, in realtà, come dimostrato dall’esposizione del motivo, tende a una nuova valutazione dei fatti storici, in senso difforme da come operata dal giudice di merito, operazione che è incensurabile in questa sede, ove, come nella specie, adeguatamente motivata.

L’ultimo mezzo è pure inammissibile: la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel caso di specie è preclusa dall’omessa indicazione di fatto nuovo e comunque diverso rispetto a quelli posti a base delle sentenze di primo e secondo grado, in applicazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite nei confronti del Comune di Civitanova Marche seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità nei confronti dell’Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo Teatri di Civitanova Marche, in quanto non vi è stata alcuna costituzione in giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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