Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 759 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 14/01/2011), n.759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato

VAVALA’ RAFFAELE MARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA (OMISSIS) in persona del rappresentante pro tempore

Dr. A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

IPPONIO 14, presso lo studio dell’avvocato CIERI EDUARDO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3050/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 25/5/2006, depositata il

22/06/2006, R.G.N. 5464/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato RAFFAELE MARIO VAVALA’;

udito l’Avvocato EDUARDO CIERI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- M.R., depositario di tre veicoli rubati e consegnatigli dalla polizia giudiziaria che li aveva rinvenuti, rifiutò di restituirli all’Assitalia, cessionaria dei diritti dei proprietari per aver versato loro l’indennizzo contrattualmente convenuto per il caso di furto. Sostenne di aver diritto alla corresponsione di quanto previsto dalla tariffa prefettizia in vigore per i veicoli consegnati in deposito dopo un sequestro giudiziario (nella specie, L. 17.234.248).

Nel 1994 Assitalia lo convenne in giudizio rappresentando di essere stata informata del ritrovamento dei veicoli solo alcuni anni dopo l’effettuato deposito e di averne chiesto immediatamente la restituzione al depositario, al quale essa non aveva conferito alcun incarico ed all’espletamento della cui attività non aveva alcun interesse, che era invece quello di ottenere subito la restituzione e non già di far giacere i veicoli in deposito, tra l’altro all’aperto, con conseguente degrado dei mezzi. Chiese dunque che il M. fosse condannato alla restituzione e che fosse accertato che egli non aveva diritto al compenso; ovvero, in via subordinata, che fosse determinato dal giudice l’indennizzo dovutogli a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla conoscenza, da parte di Assitalia, dell’avvenuto deposito.

Il M. resistette, domandando in riconvenzione la condanna dell’attrice al pagamento della somma sopra indicata, costituente il compenso dovutogli in base alle tariffe prefettizie dal giorno del deposito a quello della richiesta di restituzione.

Con sentenza n. 34789/02 il tribunale di Roma respinse la domanda dell’attrice, accolse quella riconvenzionale e condannò Assitalia a pagare al M. la somma di Euro 9.365,56, oltre agli interessi legali ed alle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00.

2.- La sentenza è stata totalmente riformata dalla corte d’appello di Roma che, in accoglimento del gravame della società soccombente, con sentenza n. 3050/06, depositata il 22.6.2006, ha rigettato la domanda riconvenzionale del M. e compensato interamente tra le parti le spese dei due gradi.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il M., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso Assitalia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La corte d’appello, premesso che era accertata l’insussistenza di un sequestro penale, ha ritenuto che il tribunale si fosse ingiustificatamente discostato dal principio secondo il quale alla fattispecie dovesse essere applicata la disciplina privatistica del deposito, nell’osservanza del principio generale di cui all’art. 1321 c.c., che non consente di ritenere un contratto concluso in difetto di accordo tra le parti; e che, quindi, l’obbligo di pagamento sarebbe sorto solo nell’ipotesi in cui l’avente diritto, pur essendo a conoscenza dell’avvenuto deposito, non avesse provveduto a ritirare la cosa entro il termine previsto dall’art. 84 c.p.p., applicato in via analogica in considerazione della stretta similitudine con la situazione della parte lesa nel caso di sequestro penale. Ha concluso che, in applicazione di tali principi ed in assenza di (neppure dedotto) ritardo da parte della società assicuratrice nel richiedere la restituzione dei beni, nulla fosse dovuto dalla stessa al depositario.

Ha altresì rilevato che alla stessa conclusione si perverrebbe quand’anche non fosse condivisa l’applicabilità analogica del citato art. 84 disp. att. c.p.p. giacchè, esclusa l’esistenza di un’obbligazione pubblicistica a carico del proprietario della cosa (rubata, ritrovata e dalla polizia depositata), questi rimarrebbe vincolato all’osservanza dell’obbligo privatistico di pagare il corrispettivo del deposito solo ove fosse configurabile la sua adesione, espressa o tacita, all’accordo avente ad oggetto il deposito del bene.

Ha inoltre espressamente e motivatamente disatteso la prospettazione difensiva del M. che, basandosi su una risalente pronuncia (Cass., n. 3409 del 1983), aveva sostenuto che il rapporto di deposito sarebbe efficace sebbene originato da un atto di deposito di un mero detentore (la polizia giudiziaria).

2.- Col primo motivo il ricorrente si duole – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1766 c.c. e segg., degli artt. 1781, 1321, 1411 (“e/o negotiorum gestio”) c.c., dell’art. 84 disp. att. c.p.p. – che la corte d’appello non abbia ritenuto che il diritto al compenso, così come disciplinato dall’art. 1781 c.c., sorge indipendentemente dalla comunicazione all’avente diritto, da parte del depositario, dell’avvenuto deposito del veicolo presso di lui.

2.1.- Il motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

E’ inammissibile, in relazione al rilievo conferito in ricorso all’interesse che sottende il deposito ed alla prospettazione di una fattispecie di gestione d’affari (art. 2028 c.c. e segg.), perchè non è dato comprendere se il ricorrente assuma che “il deposito e la custodia dell’autovettura debbono ritenersi eseguiti validamente non nell’interesse della pubblica amministrazione, bensì solo del proprietario della vettura stessa, che è quindi obbligato al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso spese” (come si afferma a pagina 20 del ricorso, dall’ottava alla dodicesima riga); ovvero se ritenga che “in verità il negozio di deposito, così come costituito tra l’A.G. ed il depositario M., appare essere del tutto esente dalle prescrizioni ed adempimenti richiamati dalla sentenza censurata, trattandosi di attività promossa dal depositante, Polizia giudiziaria, nell’esercizio dell’attività di tutela del superiore interesse pubblicistico, ma anche a tutela dell’interesse privatistico del singolo proprietario del bene” (alla stessa pagina 20, capoverso).

Nè il ricorrente chiarisce in alcun modo quale fosse l’interesse dell’inconsapevole assicuratore (o del proprietario) a che la vettura ritrovata rimanesse in deposito, per anni, presso il depositario cui la polizia l’aveva consegnata.

E’ del pari inammissibile laddove non è chiarito quale sia l’errore di diritto che si assume commesso dalla corte d’appello nell’applicazione dell’art. 1321 c.c. per aver ritenuto che fra proprietario (o assicuratore cessionario dei diritti del proprietario assicurato) non fosse intervenuto alcun accordo contrattuale e che, in difetto di un contratto, non potesse ovviamente dirsi sorta un’obbligazione ex contractu fra il depositario e l’avente titolo alla restituzione, dal quale il depositario pretendeva tuttavia il pagamento del corrispettivo della custodia.

Sotto entrambi gli aspetti non è dunque soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

Il motivo è invece manifestamente infondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1411 c.c. giacchè il contratto “a favore” di terzo attribuisce bensì al terzo (nella specie, al proprietario della vettura rubata o al suo avente causa) il diritto di esigere una prestazione nei confronti del promittente, ma non lo vincola certo ad effettuarne alcuna, in quanto l’istituto non tollera oneri od obblighi a carico del terzo; sicchè la norma di cui si assume la violazione non vale comunque ad infirmare la corretta considerazione conclusiva della corte d’appello secondo la quale se la polizia, ritrovato il veicolo rubato, non ne dia immediata notizia al proprietario in ottemperanza ad un dovere pubblicistico di corretta amministrazione e di contenimento degli effetti del delitto e ne disponga la custodia onerosa presso un terzo che a sua volta ometta di informare il proprietario, la scelta non può comunque gravare economicamente sul soggetto derubato ed inconsapevole del deposito.

3.- Col secondo motivo è denunciata “insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza nella parte in cui i giudici hanno posto a fondamento della decisione il principio della necessaria adesione -espressa o tacita – dell’avente diritto al negozio di deposito stipulato dalla p.a.”.

3.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Una volta escluso che il negozio intercorso tra la pubblica amministrazione ed il depositario fosse in se stesso generatore di obbligazioni per il terzo – ed il ricorrente, come s’è sopra osservato, non censura validamente la sentenza sul punto – nell’impostazione argomentativa della corte d’appello l’adesione tacita del terzo sarebbe valsa a coinvolgerlo nell’accordo contrattuale. Si sarebbe dunque risolta in un vantaggio e non in un pregiudizio per il depositario (ricorrente), in quanto avrebbe costituito il fatto genetico dell’altrimenti insussistente obbligazione del proprietario (o dell’assicuratore) in suo confronto.

4.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per “omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo del giudizio; insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha omesso di riconoscere per il depositario il compenso comunque dovuto per l’attività di rimozione, trasporto in deposito e custodia, quest’ultima per il periodo noto all’avente diritto”.

4.1.- Il motivo è infondato.

Premesso che l’affermazione secondo la quale Assitalia non avrebbe “provveduto al ritiro per 5 mesi dalla comunicazione resa dalla P.A.” (contenuta nell’illustrazione del motivo, a pagina 26 del ricorso) si pone in non spiegato contrasto con la sollecitudine invece riconosciuta alla società assicuratrice dalla corte d’appello (all’inizio di pagina 7 della sentenza), sicchè non è soddisfatto il requisito di autosufficienza del ricorso sul punto, deve rilevarsi che la corte d’appello ha inequivocamente concluso nel senso che “la società appellante non doveva alcun compenso al custode”.

L’intera motivazione ne spiega ampiamente la ragione, censurata per violazione di norme di diritto col primo motivo di ricorso, peraltro insuscettibile di condurre alla cassazione della sentenza per le considerazioni sopra svolte.

5.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui 4000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA