Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7589 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5318/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO

21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1475/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camEra di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva parzialmente accolto l’appello principale di D.D.R., nonchè quello incidentale dell’Ufficio, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima aveva parzialmente accolto l’impugnazione della contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF, per gli anni 2007 – 2008.

Nella sua decisione la CTR ha affermato, per un verso, che il reddito sintetico derivante dal possesso dell’immobile dovesse essere calcolato moltiplicando la superficie dell’immobile per il valore tabellare al metro quadro del fabbricato “ed applicando il moltiplicatore 5 e sommando al risultato così ottenuto l’importo della rata di mutuo” e, per altro verso, rilevando l’illegittimità di una determinazione del reddito in via equitativa, in sostituzione di quello determinato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di precisi parametri fissati con decreti ministeriali.

Il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume l’Agenzia che la norma determinerebbe una presunzione legale relativa, sicchè, una volta accertata l’esistenza di tali elementi e circostanze, spetterebbe al contribuente fornire la prova dell’inesistenza della capacità reddituale. Sarebbe stato dunque del tutto legittimo l’accertamento che avesse riprodotto i criteri di calcolo indicati nei decreti ministeriali, nè il giudice tributario avrebbe potuto disconoscere la capacità presuntiva di tali elementi.

Il motivo è manifestamente fondato.

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, in base ai coefficienti individuati dai decreti ministeriali previsti dalla stessa norma, nella versione “ratione temporis” vigente, si determina una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. (Sez. 6-5, n. 17487 del 01/09/2016; Sez. 5, n. 16284 del 23/07/2007).

Pertanto, il meccanismo di cui all’art. 38 cit., non consente al giudice tributario una modifica unilaterale dei parametri legali della presunzione, ma solo la valutazione della pregnanza dell’eventuale prova contraria fornita dal contribuente.

S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR Veneto, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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