Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7589 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 08/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 08/03/2022), n.7589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13983/2014 R.G. proposto da:

G.U., rappresentato e difeso per procura speciale dal prof.

avv. Cesare Federico Glendi e dall’avv. Luigi Manzi ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo

studio di quest’ ultimo.

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 25/19/2013, depositata il 12 aprile 2013.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò ad G.U. un avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per l’Irpef di cui all’anno d’imposta 2004.

Il contribuente impugnò l’atto impositivo dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Parma che, con la sentenza n. 39/9/09, accolse il ricorso.

L’Agenzia propose quindi appello avverso la sentenza di primo grado, che la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 25/19/2013, depositata il 12 aprile 2013, accolse parzialmente con la seguente formula “accoglie parzialmente l’appello per la mancata imposizione a titolo di acconto della ritenuta praticata sui redditi percepiti quale amministratore e limitatamente ad Euro 202.800 per la plusvalenza realizzata nella cessione del pacchetto. Spese compensate.”.

Il contribuente ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza d’appello ed ha successivamente depositato memoria.

L’Amministrazione ha proposto controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va dato atto che il contribuente ha prodotto memoria, con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo definito il contenzioso alla stregua di quanto previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, compresa la cartella di pagamento n. (OMISSIS), riguardante l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2004, oggetto del presente giudizio.

Il contribuente ha prodotto in allegato la cartella di pagamento n. (OMISSIS) riguardante l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2004; la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dal D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, del 17 gennaio 2017, con assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione; la comunicazione delle somme dovute del 9 giugno 2017 di Equitalia Servizi di Riscossione, in risposta alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; la ricevuta di pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata, in unica soluzione, in data 26 luglio 2017.

L’elenco della documentazione è stato notificato ai sensi dell’art. 372 c.p.c. alla controparte.

L’Amministrazione nulla ha osservato.

Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083 del 03/10/2018; Cass. 02/05/2019, n. 11540), con compensazione delle spese di lite, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. 27/04/2018, n. 10198; Cass. 07/11/2018, n. 28311).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

 

 

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