Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7589 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1742-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1113/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/10/2007 R.G.N. 1463/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta; che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Livorno era stata respinta la domanda proposta da M.S., intesa ad ottener la condanna dell’INPS al pagamento, in suo favore, dell’indennità di disoccupazione per gli anni 2001 e 2002, per il periodo di sospensione estiva dell’attività di pulizia degli istituti scolastici, ove ella era addetta, con rapporto di lavoro in regime di part time verticale.

Con sentenza del 18.10.2007, la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello della lavoratrice, dichiarava il diritto del predetta alla percezione della indennità di disoccupazione per gli anni 2000 e 2001 e condannava l’INPS al pagamento di tale indennità, compensando le spese di lite.

La questione devoluta riguardava l’applicazione per analogia del diritto al trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori stagionali al rapporto di lavoro in regime di part-time verticale, rilevandosi, in fatto, il difetto di prova della iscrizione alle liste di collocamento nei periodi di inattività.

Sosteneva, in sintesi, la Corte territoriale che non poteva condividersi il principio espresso da questa Corte, con sentenza a sezioni unite n. 1732/2003, attesa la mancanza di eadem ratio con la previsione in materia di contratti stagionali, in cui la disoccupazione durante il periodo di sosta o di stagioni morte non poteva considerarsi volontaria, laddove nei contratti part time vi era una volontarietà della limitazione temporale e che, peraltro, doveva aversi presente la necessità di limitare – sulla base di scelte discrezionali del legislatore – l’attribuzione del beneficio ad ipotesi riconducibili ad una ontologica caratteristica di alcuni rapporti (cd. stagionali). Osservava che nel contratto part time la prestazione è resa a tempo parziale nell’interesse del lavoratore, ma che, nell’ipotesi considerata, la struttura del contratto era assimilabile a quella del contratto per adesione, onde non poteva condividersi l’osservazione delle Sezioni Unite sulla insostenibilità di una generalizzata estensione del principio di indennizzabilità con riferimento ad una figura contrattuale sorretta dal libero incontro delle volontà delle parti in ordine alla durata su base annua.

Nella specie, riguardante ipotesi di addetta alle mense di istituti scolastici, in cui la prestazione è dall’origine limitata ai periodi di fruizione del servizio, che coincidono con la durata dell’anno scolastico, il periodo non lavorato non poteva ritenersi come di inoccupazione involontaria e pertanto – osservava la Corte di Firenze – non vi era alcun ostacolo ad equiparare al lavoro stagionale il contratto di lavoro in regime di tempo parziale verticale, essendo imposta tale tipologia contrattuale dalla natura del servizio e della conseguente prestazione.

Anche l’ente previdenziale aveva, d’altronde, avallato tale ricostruzione con circolare 195 del 31.8.1998, che aveva previsto l’erogabilità della indennità di disoccupazione nei casi di mera sospensione del lavoro da parte delle imprese, richiamando la precisazione del Ministero del Lavoro secondo cui anche l’indennità di disoccupazione con requisiti normali spetta per i periodi di sospensione in presenza di una specifica comunicazione da parte dell’azienda dei periodi di inattività, nonchè della iscrizione dei lavoratori sospesi alle liste di collocamento.

Rilevava ulteriormente la corte territoriale che in precedenza era prevista l’estensione dell’indennità di disoccupazione (R.D.L. 1827 del 1935, art. 76) ai lavoratori ad occupazione discontinua ma occupati parzialmente sino a sei mesi l’anno e non per quelli occupati per periodi inferiori ed in relazione alle stagioni morte o ai periodi di sosta, ma che anche questi ultimi avevano acquistato il relativo diritto per effetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con pronunzia n. 160 del 1974.

Propone ricorso per cassazione l’INPS, affidando l’impugnazione ad unico articolato motivo.

La M. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l’INPS lamenta la violazione e la falsa applicazione del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 44 e ss. nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45, comma 3, artt. 76 e 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume che la questione controversa è stata decisa dalla sentenza delle S.U., della Cassazione n. 1732/2003 e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 160 del 1974, nell’adottare un’interpretazione abrogatrice del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 76, comma 1 – che escludeva i diritto all’indennità di disoccupazione per i lavori stagionali durante le cd. (integrativa della retribuzione) nei periodi di pausa della prestazione” (cfr., in tali termini, Corte Cost. 212/2006).

In tale decisione – in cui il giudice remittente richiamava anzitutto il “diritto vivente”, sorto proprio sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1732 del 2003, secondo la quale la libera accettazione, da parte del lavoratore, del tempo parziale verticale su base annua escludeva che per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa potesse ravvisarsi disoccupazione involontaria, ricavandone l’impossibilità di dare della norma impugnata una lettura diversa, e segnalava che la stessa, così interpretata, si poneva in violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

– la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni poste dalla presente controversia, relative allo stato di disoccupazione non volontaria imposto dal tipo di lavoro prestato in regime di part time verticale, valorizzando non tanto tale dato obiettivo, quanto piuttosto l’aspetto relativo alla stabilità e sicurezza retributiva che connotano il lavoro part time, i cui periodi di sospensione non escludono l’affidamento del lavoratore nella successiva ripresa dell’attività lavorativa retribuita, dopo il periodo di pausa.

Tanto è sufficiente a confutare ogni affermazione contenuta nella sentenza della corte del merito relativa alla peculiare struttura del rapporto di lavoro part time della M., caratterizzato dalla sospensione necessitata del servizio pulizia delle mense scolastiche in periodo estivo, valendo a valorizzare la tesi sostenuta dell’istituto ricorrente la semplice considerazione che, in ogni caso, il rapporto subiva nei detti periodi una mera sospensione che, come tale non escludeva l’affidamento della lavoratrice nella ripresa della attività lavorativa al termine del periodo suddetto, diversamente che in un rapporto di lavoro connotato dalla stagionalità, in cui, all’esito del periodo di attività, il rapporto cessa a tutti gli effetti.

In proposito è stato anche successivamente affermato da questa Corte il principio alla cui stregua ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l’indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non da luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una “eadem ratio”, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è, invece, resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. Tale interpretazione non contrasta con gli artt. 3 e 38 Cost., come affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 121 del 2006), nè contrasta con la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo parziale, si da imporre un rinvio alla Corte di Giustizia, atteso che la posizione dei lavoratori part-time è pur sempre differenziata rispetto a quella dei lavoratori stagionali e non può, pertanto, ritenersi che l’applicazione della normativa nazionale comporti una discriminazione non compatibile con l’ordinamento comunitario ( cfr.

Cass 26 marzo 2007 n. 7298). Tale principio è stato ribadito con sentenza del 5 aprile 2007 n. 8581, con la quale è stato evidenziato che la pendenza del rapporto di lavoro, non cessato ma unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, esclude in ogni caso la spettanza dell’indennità di disoccupazione per il periodo di inattività (salvo il diritto del lavoratore di ottenere la retribuzione nello stesso periodo ovvero di opporsi giudizialmente alla sospensione unilaterale, ove disposta illegittimamente), atteso che in mancanza della cessazione del rapporto lavorativo l’esclusione del trattamento di disoccupazione consegue all’esigenza (che si colloca nell’ambito del principio di solidarietà) di assicurare la tutela sociale ai più bisognosi, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo una individuazione dello stato di bisogno giustificativo della prestazione, che coincide non già con la mera inattività, bensì con l’estinzione del rapporto di lavoro, in coerenza con la funzione propria della prestazione di disoccupazione, che è di indennizzo e non di integrazione della retribuzione (cfr.

Cass. 5 aprile 2007 n. 8581).

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in relazione all’unico motivo di ricorso accolto, in quanto la causa può essere decisa nel merito, sulla base del principio di diritto enunciato – senza che siano necessari all’uopo accertamenti di fatto – e, per l’effetto, va rigettata la domanda della M. di pagamento dell’indennità di disoccupazione per gli anni richiesti.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. non sono dovute dalla M. le spese di lite dell’intero giudizio. Nella fattispecie, infatti, non trova applicazione il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11) in quanto, pur trattandosi di norma processuale di immediata efficacia, l’esplicito riferimento all’atto introduttivo del giudizio e la disposizione di uno specifico onere in capo all’interessato nelle conclusioni dell’atto stesso, con implicita modifica della disciplina dell’atto medesimo (artt. 442 e 414 c.p.c.), rendono applicabile il nuovo regime soltanto ai ricorsi introduttivi depositati successivamente all’entrata in vigore del citato D.L..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di M.S..

Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA