Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7588 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28865/2008 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55,

presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI Dario, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI Giovanni, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4297/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/5/07, depositata il 27/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Marinuzzi Dario, che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Angelozzi Giovanni che si

riporta ai motivi del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., in cui si rileva la manifesta infondatezza del ricorso proposto dall’Inpdap nei confronti di C.F., avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, la quale, esclusa la configurabilità del dolo del pensionato, ed accertato il superamento da parte di costui del limite reddituale, aveva dichiarato irripetibile la somma indebitamente ricevuta di L. 53.996.392 nei limiti di un quarto, facendo applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260, ed aveva condannato il C. a restituire la somma residua di Euro 20.915,11;

Si rileva nella relazione che l’Inpdap censura la sentenza sulla base di circostanze non allegate nei gradi di merito, ossia l’avere il pensionato mai comunicato il godimento di una pensione Inps dal 1.2.1984, che sono in quanto tali, inammissibili;

ritenuto che la relazione, nei cui confronti non sono state mosse contestazioni, è da condividere, per cui il ricorso dell’Inpdap va rigettato e lo stesso va condannato al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in europeo oltre millecinquecento euro per onorari, da distrarsi a favore dell’avv. Giovanni Angelozzi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

 

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