Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7588 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26746-2019 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 312/2019 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

U.F. impugna per cassazione, con atto affidato a due motivi, contenenti plurime censure, la sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 312 del 04/03/2019, che ha qualificato l’opposizione proposta dall’ U., in aderenza alla statuizione del Tribunale, quale opposizione agli atti esecutivi e ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di merito proposta dall’ U..

M.M., già contumace nel giudizio di appello, è rimasta intimata.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

Il primo mezzo deduce violazione degli artt. 3,24 e 117 Cost., nonchè dell’art. 6, par. 1 e 13 della CEDU, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’appello, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quanto a motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sul punto oggetto dell’opposizione.

Il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 492 c.p.c., comma 1, e art. 543 c.p.c., comma 2.

La proposta del Consigliere relatore di definizione in sede camerale, non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito nelle proprie censure con richiami di giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è infondato: U.F. ha impugnato in appello, dinanzi alla Corte di Appello di Genova, una sentenza del Tribunale di la Spezia che aveva qualificato l’opposizione da lui proposta avverso precetto di pagamento, per erronea indicazione della somma, nonchè per mancanza dell’intimazione al debitore e al terzo, come opposizione agli atti esecutivi.

Ne è conseguita la dichiarazione, da parte della Corte territoriale, di inammissibilità dell’appello, in quanto la sentenza che decide sull’opposizione ai soli atti esecutivi non è appellabile (art. 618 c.p.c., comma 3), ma solo ricorribile per cassazione in via straordinaria, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

La Corte territoriale ha, in materia, fatto corretta applicazione, in tema di qualificazione della materia controversa, delle norme di diritto, come costantemente interpretate da questa Corte di legittimità secondo la quale (Cass. n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 – 01): “Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l’appello ove l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell’inquadramento effettuato”, avendo la Corte di merito qualificato l’opposizione proposta dall’ U. quale rientrante nell’ambito delle opposizioni ai soli atti esecutivi ed ha, pertanto, correttamente affermato l’inammissibilità dell’appello.

I motivi di ricorso, in conclusione, non sono idonei a incidere la motivazione, nonostante il richiamo alla, anche recentissima giurisprudenza di legittimità (di cui alla memoria e segnatamente Cass. n. 03722 del 14/02/2020 Rv. 657020 – 01, che si riferisce a ipotesi in cui erano state proposte sia un’opposizione agli atti esecutivi che un’opposizione all’esecuzione), perchè la qualificazione come soltanto attizia o di merito dell’opposizione, ai fini del regime dell’impugnazione, è compito proprio del giudice di merito e la detta qualificazione, come sopra già evidenziato è l’unica rilevante, anche se errata, nell’individuazione del mezzo e del regime processuale dell’impugnazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, in quanto non vi è stata alcuna costituzione di controparti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

nulla per le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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