Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7587 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5316/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Parma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.F. contro il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso IRPEF, trattenuto dal sostituto d’imposta per l’anno 2006.

Nella sua decisione la CTR ha affermato che il mutamento della disciplina di settore, dal 1 gennaio 2001, aveva peraltro fatto salve le posizioni degli iscritti a forme pensionistiche complementari, precedenti alla predetta data.

Il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2 e art. 48, comma 2, lett. a) T.U.I.R. (ora artt. 19 e 51 T.U.I.R.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume l’Agenzia che i contributi versati al fondo di previdenza complementare, non essendo imposti da norme di legge ma solo da convenzione fra le parti, concorrerebbero pienamente a formare reddito imponibile, senza alcuna detrazione.

Il motivo è manifestamente fondato.

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Sez. 6-5, n. 23030 del 29/10/2014; Sez. 5, n. 11156 del 07/05/2010).

I giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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