Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7587 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11428-2020 proposto da:

GAETA VEICOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA E. CALLISTIO 22, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA

DE PAOLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE,

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RAFFAELE BATTISTINI 68,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ARCADI, rappresentata e

difesa dagli avvocati FABRIZIO LOSCO e GABRIELLA GIACOMANTONIO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

CASSINO, depositata il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. BASILE TOMMASO, che chiede il

rigetto del ricorso ed affermarsi la competenza del Tribunale di

Civitavecchia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 9 ottobre 2019 la Gaeta Veicoli s.r.l. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cassino, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (già Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), proponendo opposizione all’ingiunzione di pagamento da questa emessa nei suoi confronti, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 32 per la somma di Euro 1.786.305, a titolo di indennità per abusiva occupazione di un bene demaniale.

Si è costituita in giudizio l’Autorità portuale eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e chiedendo nel merito il rigetto dell’opposizione. Ha sostenuto la parte convenuta che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l’Ufficio che ha emesso il provvedimento opposto; sede che, nella specie, sarebbe quella di Civitavecchia.

Il Tribunale, con ordinanza del 24 febbraio 2020, in adesione alla proposta eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Civitavecchia.

Ha osservato il Tribunale che nel caso in esame l’ingiunzione è stata emessa dall’Autorità portuale suindicata, la cui sede legale è a Civitavecchia, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la medesima abbia tre diverse sedi (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta). Ha altresì aggiunto il Tribunale che è irrilevante la circostanza per cui nel provvedimento di ingiunzione era stato indicato quale foro competente il Tribunale di Cassino, trattandosi nella specie di una competenza inderogabile.

2. Contro l’ordinanza del Tribunale di Cassino propone regolamento di competenza la Gaeta Veicoli s.r.l. con atto affidato ad un motivo. Resiste l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrosettentrionale con memoria difensiva.

La società ricorrente ha depositato memoria.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, chiedendo che il regolamento di competenza venga rigettato, con conferma della competenza del Tribunale di Civitavecchia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32 sostenendo che la competenza dovrebbe radicarsi presso il Tribunale di Cassino.

Osserva la società ricorrente che l’Autorità convenuta ha tre sedi e il bene demaniale che ha dato luogo all’emissione dell’ingiunzione si trova a Gaeta, per cui sarebbe Gaeta il luogo ove “è stato emesso materialmente il provvedimento de quo”. La competenza territoriale individuata dall’art. 32 cit., pertanto, dovrebbe radicarsi a Cassino, dal momento che quello è l’ufficio giudiziario “pertinente sul Comune di Gaeta”. In tal senso la società ricorrente richiama anche la sentenza n. 158 del 2019 della Corte costituzionale; la stessa logica contenuta in tale pronuncia dovrebbe orientare l’interprete nel caso in esame, nel quale la competenza spetta al Tribunale di Cassino in considerazione del luogo dove si trova il bene che costituisce il fondamento dell’opposizione.

2. Osserva la Corte, preliminarmente, che l’Autorità ha posto una serie di eccezioni preliminari, le quali sono tutte prive di fondamento.

2.1. Infondata è l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per essere tale notifica avvenuta presso la sede di Gaeta, posto che l’Autorità è unica e che comunque la stessa, costituendosi, ha sanato ogni possibile irregolarità della notifica, dimostrando che il contraddittorio è stato validamente instaurato. Da tanto consegue l’infondatezza anche della conseguente eccezione di “decadenza dall’impugnazione”, posto che essa è collegata con la pretesa nullità o inesistenza della notifica del ricorso.

2.2. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dello ius postulandi in capo al difensore avv. Lucilla De Paola, eccezione basata sul rilievo che la medesima non è iscritta all’albo speciale che consente il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perchè l’art. 47 c.p.c., comma 1, è una norma speciale, che prevale sull’art. 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (così, da ultimo, le ordinanze 3 giugno 2020, n. 10439, e 29 luglio 2020, n. 16219). Il fatto che nella specie, come eccepisce l’Autorità, sia stata conferita una nuova procura per il giudizio di cassazione (ad uno dei due difensori del giudizio di merito) non modifica i termini del problema.

3.3. Altrettanto infondata è, infine, l’eccezione secondo cui la procura non conterrebbe uno specifico richiamo all’ordinanza impugnata, posto che la procura indica il numero di ruolo generale della causa presso il Tribunale di Cassino (n. 3625 del 2019), corrispondente a quello indicato nel provvedimento impugnato; per cui la procura è da considerare idonea.

4. Tutto ciò premesso, il ricorso non è fondato.

4.1. Risulta pacificamente dagli atti di causa che l’Autorità portuale che ha emesso l’ingiunzione oggetto di impugnazione ha la propria sede a Civitavecchia, luogo nel quale è stata emessa l’ingiunzione stessa. Il fatto che tale Autorità abbia anche sedi diverse – come sostiene la società ricorrente – non muta i termini del problema, dal momento che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, ha espressamente individuato il giudice competente in quello del luogo “in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”; sede che è, appunto, quella di Civitavecchia, per cui è irrilevante la circostanza che il bene demaniale del cui canone si discute si trovi a Gaeta.

La giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, ha già da tempo affermato che il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3 costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio. Ne consegue che l’opposizione all’ingiunzione emessa dalla P.A. per il pagamento dei canoni di locazione spetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 c.p.c. e del R.D. n. 639 del 1910, citato art. 3 alla cognizione del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione e non a quella del giudice del luogo in cui si trova l’immobile (ordinanza 18 luglio 2013, n. 17611). Si tratta, come pure questa Corte ha affermato, di una competenza territoriale inderogabile (ordinanza 28 maggio 2019, n. 14475).

4.2. Non può condurre ad un esito diverso il richiamo, contenuto nell’odierno ricorso, alla sentenza n. 158 del 2019 della Corte costituzionale. In quella pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, cit., nella parte in cui non prevede, dopo l’indicazione della competenza presso il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, le parole “ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente”.

Leggendo la motivazione di tale sentenza si comprende come la Corte costituzionale abbia inteso tutelare il cittadino opponente garantendogli la certezza nell’individuazione del giudice competente. Il problema che si poneva nel giudizio a quo, infatti, era quello di una possibile diversificazione della competenza nel caso in cui l’ingiunzione fosse stata emessa dal concessionario al quale l’ente pubblico locale abbia affidato il servizio di riscossione. Di talchè poteva crearsi una possibile confusione qualora la sede del concessionario ricadesse in un circondario diverso da quello in cui ha sede l’ente locale concedente.

La sentenza costituzionale enuncia chiaramente che la declaratoria di illegittimità costituzionale trova fondamento nella necessità di non imporre oneri aggiuntivi a carico del contribuente; e conclude affermando che, “ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’ente concedente. Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa”.

Ne consegue l’evidente improprietà del richiamo a tale pronuncia, il cui obiettivo è proprio quello di concentrare la competenza, e non certo di affidarla a criteri altalenanti (v. l’ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4501, successiva alla sentenza costituzionale esaminata).

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato, confermandosi la competenza del Tribunale di Civitavecchia.

Tuttavia, posto che risulta dagli atti che la stessa Autorità procedente, incredibilmente, ha indicato nel Tribunale di Cassino l’Autorità giudiziaria alla quale rivolgere l’opposizione, la parte che ha seguito tale indicazione è chiaramente incolpevole; per cui le spese del presente regolamento devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia e compensa integralmente le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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