Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7587 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7587 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28461-2011 proposto da:
NARDELLA SALVATORE (NRDSVT71T26D708X) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato AIELLO FILIPPO, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA(97103880585), – società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/04/2014

avverso la sentenza n. 9607/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 24/11/2010, depositata il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Aiello Filippo difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Ric. 2011 n. 28461 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma
dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza depositata il 2 dicembre 2010, la Corte d’appello di

domande tutte di Salvatore Nardella dirette a ottenere la dichiarazione di
nullità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro con Poste
Italiane, in pretesa applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. 26 novembre 1994, come
integrato dall’accordo sindacale del 25 settembre 1997, “per le necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” ed uno dal 29
ottobre 1997 al 31 gennaio 1998 “per esigenze eccezionali…”, domande che il
giudice di primo grado aveva accolto unicamente con riferimento al contratto di
lavoro dal 2 agosto al 30 settembre 1999.
Con ricorso notificato il 17-18 novembre 2011, Salvatore Nardella
chiede la cassazione di tale sentenza, affidandola ad un unico articolato
motivo, riguardante unicamente il rigetto delle domande concernenti i contratti
giustificati con le esigenze sostitutive e relativo alla violazione degli artt. 2697 c.c.,
1 e 3 L. n. 230 del 1962 e 23 L. n. 56 del 1987 nonché al vizio di
motivazione.
La società resiste alle domande con rituale controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e
integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n.
69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di
consiglio per essere respinto.
Va infatti premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte

(d-r. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le

quali, ad es., Cass. n. 6913/09), l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha
operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi

Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha respinto le

considerata quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima
apposizione di un termine al rapporto di lavoro subordinato, sottratte pertanto a
vincoli di conformazione derivanti dall2 legge n. 230 del 1962 e soggette, di per sé,
unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti stabiliti dalla legge che ne
prevede l’individuazione o dalla medesima contrattazione collettiva.

direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di
determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea
causale del contratto a termine gr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto
2008 n. 21063), senza necessità, contrariamente a quanto sostenuto col ricorso, di
un accertamento a posteriori in ordine alla effettività delle stesse.
E’ stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza
ricorre nella previsione dell’art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro
postale del 1994, con riguardo alla causale relativa alla

“necessità di

espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”,
interpretata nel senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno
considerato che nel periodo indicato sia sempre necessaria per la società
l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale in ferie, con la
conseguenza che in tale ipotesi non è necessaria l’indicazione nel contratto del
nominativo del lavoratore sostituito e non è configurabile alcun onere di
allegazione e prova della effettività della esigenza e della idoneità della singola
assunzione a far fronte ad essa gr., ad es. Cass. n. 18687/08), essendo
comunque sufficiente il rispetto della c.d. clausola di
contingentamento, vale a dire della percentuale massima di contratti a termine
rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a livello
collettivo, in adempimento di quanto imposto dall’art. 23 della legge n. 56/87.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare
la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche

Il Nardella ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. che nulla di rilevante
aggiungono alle ragioni esposte in ricorso e che non appaiono comunque talmente
evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti,
sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di
assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

e, pertanto, rigetta il ricorso.
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo all’alterno esito dei gradi di merito,
vanno compensate tra le parti..

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014
Il residente

Il Collegio condivide, dunque, il contenuto e le conclusioni della riportata relazione

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