Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7587 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31414-2007 proposto da:

F.N., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’omonima Ditta, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI

EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7101/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/12/2006 R.G.N. 8533/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. F.N., titolare di azienda edile, domandava l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo contributivo accertato dall’INAIL con verbale ispettivo in data 30 maggio 2001, per l’importo di L. 17.842.000, relativo ad omissioni contributive, e sanzioni civili, calcolate sul “monte orario” di 40 ore .settimanali previsto dalla contrattazione collettiva. Sosteneva l’opponente che l’obbligo della contribuzione era stato ritenuto dall’Istituto, in violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito in L. n. 341 del 1995, anche per periodi di concordata sospensione del lavoro.

L’opposizione veniva respinta dal Tribunale di Benevento e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata. In particolare, la Corte di merito rilevava che l’esclusione della contribuzione era prevista dall’art. 29 cit.

per eventi tassativamente indicati, nonchè per altri eventi individuati dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, ai quali non poteva essere assimilata la sospensione della prestazione lavorativa, ancorchè concordata fra le parti per fronteggiare la crisi dell’azienda, e tale previsione si sottraeva ad ogni dubbio di illegittimità costituzionale.

2. La cassazione di questa sentenza viene domandata da F. con due motivi di impugnazione. L’Istituto non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si sostiene che l’art. 29 cit. non impone alcun obbligo contributivo in relazione a periodi di sospensione del lavoro, mancando la prestazione lavorativa e la stessa retribuzione.

2. Con il secondo motivo si lamenta che la decisione impugnata non abbia considerato le circostanze che avevano determinato la sospensione dell’attività lavorativa, secondo le specifiche allegazioni dell’opponente.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.

Come questa Corte ha già precisato, in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dal l’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo contributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. Ogni questione di incostituzionalità della disciplina sulle esclusioni è manifestamente infondata, perchè le situazioni regolate diversamente non sono uguali, nè assimilabili per i motivi che sono stati evidenziati sottolineando la peculiarità dell’intento della norma che prevede le esclusioni (cfr.

Cass. n. 21700 del 2009; n. 16601 del 2010).

4. In conclusione il ricorso è respinto. Nulla per le spese in assenza di difese dell’Istituto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA