Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7586 del 30/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 30/03/2020), n.7586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3521-2013 proposto da:

TICINO MAGLIA DI R.F. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI PIRANDELLO 67, presso lo studio

dell’avvocato SABRINA BELMONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato

BRUNO FEDELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Ticino Maglia di R.F. & C. s.a.s (di seguito, la contribuente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR), depositata il 14 giugno 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto il ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, per Ires, Iva, Irap;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che l’Ufficio, in seguito al contraddittorio con la contribuente aveva accertato maggiori ricavi sulla base di studi di settore, non avendo ritenute valide le articolate giustificazioni da essa fornite (specificamente, “settore soggetto a variazioni produttive; forte concorrenza; contrazione della produzione; valore dei beni strumentali; erroneo inserimento tra i costi del compenso dell’amministratore; inesatto inserimento del costo di approvvigionamento del gas; investimenti che non hanno prodotto ricavi sperati; contrazione dei turni di lavoro; mancata considerazione del correttivo congiunturale; errore nella tabella riepilogativa per mancata conversione dalle lire all’Euro, erronea indicazione del volume d’affari dichiarato ai fini Iva”);

– il ricorso è affidato ad un motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il proprio motivo, la contribuente deduce “vizio di motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè contraddittorietà e illogicità della motivazione”, per aver il giudice di appello ritenuto corretto l’operato dell’ufficio, non considerando che essa aveva documentato in contraddittorio la bontà dei ricavi effettivamente conseguiti;

– il ricorso è infondato sulla base delle considerazioni che seguono;

– secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, alle quali il contribuente può opporre la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame;

– la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nel contraddittorio eventualmente instaurato;

– nel caso di specie la sentenza impugnata contiene affermazioni in linea con tali principi;

– pacifico essendo in causa che il contraddittorio sia stato attivato, i giudici d’appello hanno ritenuto idonee le risultanze degli studi di settore a fondare l’accertamento affermando, in merito alla prova offerta dalla contribuente delle circostanze in grado di giustificare il minor reddito dichiarato, che l’ufficio aveva preso in esame tutte le circostanze da essa indicate rispetto allo studio di settore, ed aveva provveduto ad integrare le risultanze degli studi di settore “con elementi reali riferibile al contribuente, che da parte sua si è limitato a denunciare ragioni di scostamento omettendo di documentare le proprie affermazioni giustificative”;

– al riguardo, giova notare che la mancanza di prove documentali atte a supportare le difese della contribuente è, a ben vedere, incontestata, risolvendosi la tesi difensiva in allegazioni di circostanze fattuali, idonee, a suo avviso, a paralizzare l’utilizzabilità degli studi di settore;

– tuttavia, la sola allegazione dell’esistenza di circostanze idonee in astratto a contrastare la presunzione di maggior reddito non soddisfa il principio per cui nel riparto degli oneri, al contribuente è assegnato quello non solo di allegare ma anche di provare – ancorchè senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore incombe l’onere della dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 3415/2015); prova che, nel processo civile come nel processo tributario, non può consistere soltanto nell’asserzione della parte stessa che ad essa abbia interesse;

– correttamente, nel proprio atto, la difesa erariale rileva come l’acquisto di nuovi macchinari contrasti la tesi della contrazione dell’attività e renda non veridica Vantieconomicità della gestione imprenditoriale;

– in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il nell’adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 marzo 2020

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