Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7586 del 23/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5313/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5374/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.C. contro un avviso di accertamento relativo alla differenza di aliquota sulla liquidazione dei rendimenti finanziari maturati sul fondo pensione.

Nella sua decisione la CTR, per quel che ancora interessa, ha affermato che il termine di decorrenza della prescrizione sarebbe iniziato dalla data in cui il contribuente era stato posto nella condizione di poter esercitare il diritto, ossia con la pronunzia n. 13642/11 delle SS. UU. di questa Corte.

Il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe omesso di considerare che il C., avendo ricevuto le somme soggette a ritenuta il 30 giugno 2004, avrebbe avuto 48 mesi di tempo, decorrenti da tale data, per chiedere il rimborso, mentre egli vi aveva provveduto solo il 22 aprile 2013.

Il motivo è manifestamente fondato.

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Sez. U., n. 13676 del 16/06/2014; Sez. 6-5, n. 25268 del 27/11/2014).

Il ricorso va dunque accolto, con la cassazione dell’impugnata sentenza e con il rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA