Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7586 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6611-2019 proposto da:

A.R., in qualità di erede universale della Sig.ra A.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo

studio dell’avvocato PIO CENTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIO RICCIARDI;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRO II 21,

presso lo studio dell’Avvocato PAOLA TORTORA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUIGI ESPOSITO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5978/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, emise un decreto ingiuntivo col quale condannò P.C. al pagamento della somma di Euro 13.651,07, oltre accessori, in favore di A.R., quest’ultima in qualità di erede di A.L..

Il decreto fu opposto dal P. e nel giudizio si costituì la creditrice opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la parte opposta al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello A.R. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 dicembre 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la sentenza di primo grado doveva essere sì confermata, ma con una motivazione diversa. Era infatti esatta la censura dell’appellante secondo cui, essendo stato il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di due assegni bancari, questi ultimi avevano comunque il valore di una promessa di pagamento, per cui il creditore poteva giovarsi dell’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 1988 c.c..

Ciò premesso, la Corte ha però osservato che uno dei due assegni, per la somma di lire sei milioni, era stato tempestivamente disconosciuto dal P. in relazione alla sua firma; e la A., pur avendo avanzato istanza di verificazione, non l’aveva poi in effetti coltivata nel giudizio di primo grado, per cui la verificazione era da ritenere rinunciata. Quanto, invece, all’altro assegno, pari a lire 20.432.169, la Corte napoletana ha ritenuto che il P. avesse sufficientemente dimostrato l’estinzione del relativo debito, avendo prodotto ampia quietanza liberatoria a firma di A.L.. La quale quietanza, benchè priva di data e di un preciso riferimento al credito, poteva ritenersi imputabile al credito derivante da quell’assegno, poichè non era stata dimostrata nè allegata l’esistenza di un credito diverso della defunta nei confronti di P.C..

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso A.R. con atto affidato a cinque motivi.

Resiste P.C. con controricorso, contenente anche un ricorso incidentale “subordinato condizionato” affidato a tre motivi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c. in tema di verificazione delle scritture private.

Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui, ritenendo che l’istanza di verificazione fosse stata rinunciata, avrebbe in sostanza chiesto alla parte che l’aveva proposta una sorta di reiterazione dell’istanza; senza considerare che la ricorrente aveva insistito nella proposizione di domande che di per sè rendevano palese l’intento della creditrice di avvalersi dell’assegno la cui fuma era stata disconosciuta.

1.1. Il motivo, inammissibile per certi versi, è privo di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, non ha chiesto una reiterazione dell’istanza, ma ha semplicemente osservato che la creditrice si era limitata a chiedere la verificazione della scrittura privata, senza però coltivare tale richiesta. Ed è del tutto ragionevole ritenere che la verificazione esigesse una qualche attività probatoria, che la ricorrente neppure sostiene di avere sollecitato. D’altra parte, pur essendo consolidata la giurisprudenza nel senso che l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, nè l’assunzione di specifiche prove, ciò si verifica quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia in tal senso (v., da ultimo, la sentenza 4 luglio 2017, n. 16383); condizioni che, evidentemente, la Corte d’appello non ha ritenuto esistenti nel caso di specie. Oltre tutto, lo stesso ricorso non dà conto del fatto che l’istanza di verificazione sia stata chiesta nuovamente nel giudizio di appello.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c..

Sostiene la ricorrente che la sentenza, dopo aver correttamente richiamato il principio di astrazione processuale di cui all’art. 1988 cit., non ne avrebbe fatto poi un uso corretto; doveva essere il debitore, infatti, a dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante, non essendo sufficiente, in proposito, che fosse stata provata l’estinzione di un altro rapporto fondamentale.

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1199 c.c..

Osserva la ricorrente che la quietanza richiamata in sentenza, essendo priva di data e di ogni indicazione relativa alla somma dovuta ed alle obbligazioni estinte, non avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione dalla Corte d’appello, perchè non rispondente ai requisiti di legge.

4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 c.c..

La ricorrente ribadisce che, essendo la quietanza priva di data, era onere del debitore dimostrare che la stessa era stata redatta in epoca successiva a quella di emissione dell’assegno.

5. Col quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa valutazione di altri elementi indiziari che avrebbero dovuto far reputare che la quietanza prodotta si riferiva ad altro e diverso rapporto.

Ritiene la ricorrente che la sentenza avrebbe omesso di considerare circostanze decisive che erano in grado di dimostrate la non idoneità della quietanza a provare l’effettivo pagamento del debito. In particolare, come era stato già evidenziato in sede di merito, la quietanza prodotta risultava inserita nel contesto di un documento più esteso del quale era stata tagliata la parte superiore, per cui non era chiaro il senso globale della liberatoria firmata da A.L..

6. I motivi dal secondo al quinto, pur essendo tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, perchè sono tutti centrati sulla quietanza liberatoria dalla quale la Corte d’appello ha fatto discendere l’inesistenza di un debito del P. nei confronti della A..

6.1. Tali motivi, per certi profili inammissibili, sono comunque privi di fondamento.

Ed infatti la Corte d’appello non ha violato il principio di cui all’art. 1988 c.c., correggendo anzi sul punto la motivazione del Tribunale; la sentenza ha riconosciuto che gli assegni, benchè privi della loro efficacia cartolare, sono comunque validi come promessa di pagamento, in tal modo esonerando il creditore dalla necessità di provare il rapporto fondamentale. Ciò premesso, la sentenza ha tuttavia ritenuto che in relazione al secondo assegno il debitore avesse in modo adeguato dimostrato di aver pagato il debito. A tale conclusione la sentenza è pervenuta sulla base di un ragionamento articolato, nel quale acquisisce peso preponderante l’affermazione per cui, pur essendo la quietanza priva di data, era ragionevole ricondurre la stessa al debito in questione, non essendo stata dedotta, nè provata, dall’appellante l’esistenza di un ulteriore credito della defunta verso P.C..

Tale giudizio, che è un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, non viola le norme di legge richiamate. L’idoneità di una quietanza di pagamento senza data a costituire prova sufficiente dell’estinzione del debito costituisce, in modo evidente, una valutazione che spetta al giudice di merito, a condizione che egli supporti la sua valutazione con elementi logici e ragionevoli. Ciò è quanto ha fatto la Corte di merito, la quale ha letto in modo unitario tutti i dati a sua disposizione ed è pervenuta alla conclusione che si è detto. Nè può sostenersi, come vorrebbe la ricorrente, che la mancanza di data obbligasse il debitore a provare che la quietanza era stata rilasciata dopo la consegna degli assegni. Rispetto a questo giudizio, la doglianza di omessa motivazione di cui al quinto motivo non è sufficiente a scardinare la motivazione della sentenza, posto che il riferimento, contenuto nella quietanza, all’inesistenza di debiti nei confronti anche di un altro soggetto, anche se non espressamente indicato dalla Corte d’appello, non può costituire omissione idonea ad integrare il vizio omissivo contestato.

7. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato.

A tanto consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. A tale esito segue la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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