Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7586 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7586 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28167-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
TATARELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GUGLIELMO BENEDETTO giusta mandato speciale a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 01/04/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 8581/2010 della CORTE D’AI/1 5E1LO di
ROMA del 28/10/2010, depositata il 22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Ric. 2011 n. 28167 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:
“La prima questione posta col ricorso principale (primo e secondo motivo)

l’intimato si è difeso con rituale controricorso), avverso la sentenza del 22
novembre 2010 della Corte d’appello di Roma, è se il contratto a tempo determinato stipulato dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 con Massimo Tatarelli

“per esigene eccezionali….” e dichiarato nullo dalla sentenza, con conseguente
conversione a tempo indeterminato, sia da ritenere risolto per mutuo consenso,
questione che sarebbe stata erroneamente ritenuta infondata dalla Corte territoriale,
in violazione dell’art. 1372 c.c..
In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed esaustivamente affermati
da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile una risoluzione del
rapporto di lavoro per fatti concludenti gr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7
maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di provare circostanze significative al riguardo
grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso gr. ad es.
Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); c) la relativa
valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del
lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come la ricerca
medio tempore di una occupazione, non sono sufficienti a far ritenere intervenuta
la risoluzione per mutuo consenso; deve ritenersi che la Corte di merito si sia
attenuta a tali principi nel valutare la situazione sottoposta al suo esame, con
giudizio di merito ispirato a valutazioni di tipicità sociale.
Il motivo appare pertanto manifestamente infondato.
La seconda questione posta col ricorso ( 3’motivo) investe la valutazione di
illegittimità e quindi la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro subordinato intercorso tra le parti: in proposito la ricorrente sostiene che la
Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente e in maniera immotivata gli

delle Poste Italiane, notificato in data 16-17 novembre 2011 (in ordine al quale

accordi sindacali al riguardo stipulati, violando le norme legali di ermeneutica
contrattuale.
Anche tali censure sono manifestamente infondate.
Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte

gr.,

per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in

delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetutamente confermato le
decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto
dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle
“esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997,
ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dall’art. 23
della legge n. 56/1987, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della
sussistenza della situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva
legittimamente procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo
determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità
dei contratti stipulati successivamente a tale data.
Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in
quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti
ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non
appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di
fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della
funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare
la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e,
pertanto, rigetta il ricorso.

ordine all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a
carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione
all’avv. Benedetto Guglielmo per dichiarato anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio

oltre accessori, con distrazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

DEPOSMIO NCANCE”

liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3.500,00 per compensi professionali,

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