Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7586 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10122/2010 proposto da:

COOPERATIVA DI VIGILANZA PRIVATA “TERRA DI LAVORO” S.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato

PAVAROTTI FABRIZIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1978/2 0 09 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/04/2009 R.G.N. 8824/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PAVAROTTI FABRIZIO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO e CALIULO

LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Cooperativa di Vigilanza Privata Terra del Lavoro si rivolgeva al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per ottenere la condanna dell’INPS alla restituzione di L. 799.172.045, oltre a rivalutazione e interessi, a titolo di differenze per assegni familiari versati ai soci lavoratori per gli anni 1987 – 1991 ed illegittimamente non ‘”conguagliati” dall’Istituto. Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio, riconosceva il diritto della cooperativa e deduceva di avere corrisposto l’importo richiesto, oltre agli, interessi. Con sentenza del 10 febbraio 2005 il Tribunale, all’esito di c.t.u., dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla somma capitale e, nel resto, accoglieva parzialmente la domanda condannando l’Istituto al pagamento degli interessi maturati dal 3 maggio 1988, data della istanza di restituzione.

2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con la sentenza qui impugnata, pur riconoscendo la idoneità della predetta istanza a configurare una domanda amministrativa ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c., rilevava che essa poteva valere come messa in mora solo per gli importi indebitamente versati dalla cooperativa nel periodo anteriore a tale domanda (1987 maggio 1988), mentre per il periodo successivo gli interessi andavano calcolati a decorrere dalla ulteriore domanda amministrativa di rimborso, in data 4 giugno 1998;

non spettava, invece, alcuna somma a titolo di rivalutazione monetaria, mancando la prova del maggior danno derivante dall’inflazione e considerando che nel periodo in questione la svalutazione della moneta, calcolata in base ai dati dell’ISTAT sull’aumento dei prezzi al consumo, era risultata inferiore al tasso ufficiale degli interessi.

3. Di questa sentenza la cooperativa ricorrente domanda la cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. L’Istituto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che la lettera del 3 maggio 1988 aveva ad oggetto, specificamente, anche i contributi che sarebbero stati versati dopo tale data e, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare gli effetti di tale istanza anche per quest’ultimo periodo.

2. 11 secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, in relazione agli artt. 2033 e 1224 c.c., e all’art. 100 c.p.c.. Si sostiene che, accertata la sussistenza di una domanda amministrativa idonea a far decorrere gli interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c., si sarebbero dovuti computare gli interessi dalla data di tale domanda pure in relazione ai contributi versati successivamente.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione delle suddette norme, la ricorrente deduce, richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità, che i giudici di merito avrebbero dovuto computare gli interessi, per il periodo successivo alla menzionata domanda, a decorrere dai singoli pagamenti indebitamente effettuati.

4. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 1221 c.c.. Si lamenta che la decisione impugnata abbia escluso la sussistenza del maggior danno da svalutazione monetaria, senza considerare la qualità di imprenditore rivestita dal creditore, idonea a far presumere che le somme indebitamente verste all’INPS sarebbero state reinvestite nell’attività produttiva con conseguente neutralizzazione della svalutazione della moneta.

5. Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati in base alle seguenti considerazioni.

5.1. In ordine agli interessi, la questione posta alla Corte ò se, nel caso di. ripetizione di somme equivalenti a contributi indebitamente pagati e percepiti (mediante il meccanismo del conguaglio degli assegni familiari) dall’ente previdenziale in buona fede (art. 2033 c.c.), vadano calcolati dal giorno della domanda amministrativa proposta all’ente soltanto gli interessi sulle somme già corrisposte oppure anche quelli su somme corrisposte successivamente, e in tal caso dal momento della corresponsione. La ricorrente, nel sostenere la seconda delle due tesi, richiama la sentenza di questa Corte n. 4400 del 1987, secondo cui gli interessi in questione decorrono dalla domanda “giudiziale” per i pagamenti già effettuati nonchè dai singoli pagamenti effettuati dopo tale domanda “senza necessità in questi ultimi casi di ulteriori richieste di rimborso”. Nel caso qui in esame la sentenza impugnata ha fatto decorrere gli interessi a partire da due domande “amministrative”: una del 3 maggio 1988;per i contributi corrisposti prima di quella data, e l’altra del 4 giugno 1998^per i contributi corrisposti fra il maggio 1988 e il 4 giugno 1998. La decisione ha definito l’ente previdenziale come “inadempiente rispetto all’obbligazione restitutoria” e quindi ha considerato come atti di costituzione in mora le domande amministrative, ossia le domande presentate dall’imprenditore, prima di agire in giudizio, all’ente medesimo onde ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate.

5.2. Con riguardo alla rilevanza della domanda amministrativa, la sentenza si è uniformata alla pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 7269 del 1994, con cui, in una controversia avente ad oggetto, come quella attuale, la restituzione di contributi indebitamente pagati, si fecero decorrere gli interessi dovuti all’imprenditore dalla domanda amministrativa, assimilandosi questa alla domanda giudiziale sulla base dell’art. 443 c.p.c., che stabilisce l’improcedibilità dell’azione se non “siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa”. Tale pronuncia si discostava dal costante orientamento della Corte, che negava la decorrenza degli interessi in questione prima della proposizione della domanda giudiziale (cfr.

Cass. n. 2857 del 1998; n. 12259 del 2002; n. 1581 del 2004; n. 4745 del 2005, e altre precedenti). Le Sezioni unite giustificavano lo scostamento sostanzialmente richiamando il principio secondo cui la durata del processo non deve risolversi in un danno per la parte che ottiene la pronuncia favorevole: la necessaria pregiudizialità del contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., faceva sì che alla somma dovuta in restituzione dovessero aggiungersi gli interessi fin dall’inizio di detto contenzioso.

5.3. Il Collegio ritiene che questa soluzione, adottata nella decisione del giudice d’appello, debba essere condivisa nella sua parte dispositiva, relativa agli effetti dell’atto ai sensi dell’art. 2033 c.c., se pure con una opportuna precisazione in punto di diritto. La sentenza presuppone l’assimilazione dell’istanza del 3 maggio 1988 a una domanda amministrativa, analoga a quella del 4 giugno 1998, e condiziona, pertanto, l’efficacia dell’atto, ai fini della decorrenza degli interessi, alla obbligatorietà della proposizione di una domanda amministrativa, così escludendo, implicitamente, che una tale efficacia possa ritenersi nelle ipotesi in cui la legge non preveda alcun procedimento amministrativo propedeutico alla proposizione della domanda in giudizio. Tale limitazione (se pure non incide, come detto, sulla decisione della controversia) non è condivisibile.

5.4. Sembra al Collegio, infatti, che la ragione di decorrenza degli interessi, di cui all’art. 2033 c.c., dalla domanda stragiudiziale invece che da quella giudiziale sia diversa e di carattere generale, ossia valida per il diritto civile comune e non limitata all’ordinamento previdenziale.

La riconduzione, costante nella giurisprudenza come s’è visto, della formula letterale dell’art. 2033, che parla di “domanda” senza aggettivi, alla domanda giudiziale ha un antico fondamento storico, che appare a questo Collegio non più corrispondente all’attuale sistema del codice civile.

L’art. 1147 c.c. del 1865, riprendendo l’art. 1377 del codice francese, disciplinava la restituzione dell’indebito, entro la sezione dei quasi contratti, con esclusivo riferimento alla ricezione in mala fede e faceva decorrere gli interessi “dal giorno del pagamento”, in ciò precorrendo l’attuale art. 2033.

Quanto all’ipotesi, non prevista nel codice civile del 1865, della ricezione in buona lede, dottrina e giurisprudenza consideravano l’accipiens non già come debitore per la restituzione ma come possessore della somma altrui.

Perciò egli doveva restituire i frutti pervenutigli “dopo la domanda giudiziale” (art. 703 c.c. del 1865, corrispondente all’art. 1148 c.c. del 1942). La ragione di quest’ultima disposizione stava, e sta, non nel fatto che la domanda giudiziale facesse venir meno lo stato di buona fede (a ciò sarebbe bastata anche la domanda stragiudiziale) giacchè la mala fede sopravvenuta non nuoceva al possessore (art. 702 c.c. del 1865; art. 1147 c.c. del 1942, comma 3), bensì nel già ricordato principio secondo cui, esercitata l’azione, la durata del processo non deve nuocere alla parte che “ha ragione”. In altre parole, considerato l’accipiens come possessore anzi che come debitore, la domanda giudiziale non ha l’effetto della costituzione in mora.

Inserita – dal codice del 1942 – la disciplina della ripetizione dell’indebito nel libro delle obbliga/ioni, la natura degli interessi – compensativi, corrispettivi o moratori – è rimasta incerta (vedi in vario senso Cass. n. 5371 del 1987, n. 11969 del 1992, n. 1120 del 1968); per di più si sono connessi alla domanda giudiziale gli effetti della mora debendi e così si è riconosciuto il diritto del solvens – creditore al “danno maggiore” di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, (Cass. n. 11969 del 1992, cit., n. 13358 del 1999, n. 1581 del 2004).

L’incongruenza circa il fondamento legale della decorrenza degli interessi appare a questo Collegio superabile abbandonando la disciplina del possesso e portando la materia per intero nel diritto delle obbligazioni; in definitiva, intendendo la “domanda” di cui all’art. 2033 come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219 c.c., comma 1). Con ciò il Collegio, discostandosi dal ricordato orientamento giurisprudenziale, si uniforma però alla dottrina quasi unanime.

5.5. La ricognizione normativa consente di concludere che la decisione impugnata è pervenuta ad una corretta soluzione, se pure su basi giuridiche inesatte, nel ritenere la lettera del 3 maggio 1988, contenente la istanza di ripetizione, idonea a far decorrere gli interessi ai sensi dell’art. 2033 c.c., a prescindere dalla proposizione della domanda giudiziale. Sul punto, l’Istituto resistente richiama, nel suo controricorso, la recente pronuncia n. 14886 del 2009, con cui le Sezioni unite – investite di una questione di giurisdizione e pronunciando in merito a controversia relativa alla ripetizione di indebito in materia di indennità espropriativa – hanno ribadito la necessità della domanda giudiziale ai fini della decorrenza degli interessi relativi al debito dell’accipiens in buona fede; ma occorre osservare, al riguardo, che la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla predetta efficacia dell’atto stragiudiziale – comunque questo debba essere qualificato alla stregua delle superiori considerazioni – non è stata impugnata dall’Istituto, sia pure in maniera condizionata, sì che, con la formazione del giudicato interno in parie qua, rimane preclusa ogni contestazione circa gli effetti dell’atto ai fini della decorrenza degli interessi.

5.6. Con questi presupposti, sono fondate le doglianze della cooperativa ricorrente riguardo al mancato riconoscimento degli interessi – con la medesima decorrenza del 3 maggio 1988 – anche per le somme versate in data successiva, con decorrenza dai singoli pagamenti, siccome l’atto stragiudiziale conteneva, pacificamente, una esplicita richiesta in tal senso (come risulta, d’altra parte, dall’esplicito tenore dell’atto, puntualmente trascritto nel ricorso, nonchè distintamente depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1).

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che gli interessi sulle somme indebitamente riscosse sono dovuti dal percettore in buona fede dal momento della domanda (da intendersi ora, come s’è visto, dalla costituzione in mora), quanto ai pagamenti anteriori, e dalla data dei singoli pagamenti, quanto a quelli successivi alla domanda stessa (Cass. n. 4400 del 1987, cit.; n. 1167 del 1973; n. 1873 del 1966). La domanda (anche stragiudiziale, purchè idonea alla costituzione in mora) è quindi sufficiente perchè decorrano gli interessi legali, dal momento del pagamento, anche sulle somme corrisposte successivamente, senza necessità di ulteriori richieste di rimborso, e tale effetto va ricondotto alla domanda non in quanto domanda di restituzione, riguardante necessariamente versamenti già effettuati, ma in quanto implicante la contestazione giudiziale dell’unica causa solvendi cui i singoli pagamenti si riferiscono.

Ove, quindi, la istanza del creditore investa il titolo di una obbligazione non ancora adempiuta, e il pagamento successivamente effettuato risulti privo di causa per l’accertata inesistenza dell’obbligo, una specifica richiesta di rimborso potrà essere necessaria, in quanto non compresa nella originaria istanza, per ottenere la condanna alla restituzione della somma versata; non invece perchè su quest’ultima decorrano gli interessi legali, maturati dal momento del pagamento per effetto della precedente contestazione della causa solvendi.

5.7. L’istanza del 3 maggio 1988, così configurata, spiega effetti anche ai fini della rivalutazione monetaria. L’obbligazione di restituire somme indebitamente percepite è, come s’è visto, obbligazione pecuniaria e gli interessi previsti dall’art. 2033 c.c., avendo la funzione di risarcire in misura forfettaria il pregiudizio subito a causa della mancata disponibilità della somma pagata, sono assimilabili agli interessi moratori accordati al creditore dall’art. 1224 c.c., comma 1. E’ configurabile, quindi, anche in tema di indebito oggettivo, il riconoscimento in favore del solvens, oltre che degli interessi legali, del maggior danno che sia derivato dall’impossibilità di disporre delle somme pagate senza causa (art. 1224 c.c., comma 2).

5.8. Va affermato, quindi, in base a tutte tali considerazioni, che nelle obbligazioni periodiche la costituzione in mora del debitore, che riguardi – come nella specie (relativa alla ripetizione di somme indebitamente versate all’ente previdenziale a titolo di contributi) – non la singola rata ma faccia riferimento, nel suo contenuto, alla corretta interpretazione del titolo costitutivo dell’obbligazione, ha efficacia non solo per le rate già scadute, con la conseguenza, in questa seconda ipotesi, che gli interessi e l’ulteriore risarcimento ex art. 1224 c.c., comma 2,spettano dal giorno di scadenza di ciascuna rata.

5.9. Con riguardo al maggior danno, preteso dalla cooperativa in riferimento al pregiudizio ulteriore subito per effetto della svalutazione monetaria, la sentenza impugnata ne ha escluso la sussistenza in base alla considerazione che il tasso di inflazione era stato inferiore a quello degli interessi; ma tale conclusione si rivela in contrasto con i principi enunciati da questa Corte, a sezioni, unite con la sentenza n. 19499 del 2008, che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno di cui all’art. 1221 c.c., comma 2, rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori, è, in via generale, riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 1, salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.

Ne deriva che, anche in tale parte, la decisione della Corte d’appello di Napoli non si sottrae alle censure della ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, perchè decida la controversia secondo i principi di diritto sopra enunciati. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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