Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7585 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4829/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L’AURORA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELA LILIANA LAGRECA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2528/05/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società avverso l’avviso di accertamento, relativo ad IRES e sanzioni per l’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la documentazione in atti avrebbe offerto elementi sufficienti per ritenere il conferimento dei soci come effettuato allo scopo di consentire alla società di effettuare investimenti immobiliari senza ricorrere all’indebitamento bancario: le operazioni poste in essere in favore dell’Aurora s.r.l. non sarebbero state nè anomale, nè antieconomiche, nè smentite da ulteriori dati dell’Ente accertatore.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Non sarebbe stata provata la (dichiarata) finalità dei finanziamenti, non essendo stato neppure esibito il conto di cassa ed i documenti di tracciabilità del pagamento. La presunzione di insussistenza dei finanziamenti non sarebbe dunque stata vinta ex adverso, anche a voler sottacere la chiara antieconomicità delle operazioni in questione.

Col secondo, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente ricondotto la presunzione invocata dall’Ufficio alla sola situazione reddituale dei soci, che invece era stata valorizzata unitamente ad altri elementi.

Col terzo, si sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe negato la presunzione di insussistenza dei finanziamenti per l’insufficienza dei redditi dei soci, riconducendo la possibilità di effettuare finanziamenti anche a risparmi accumulati in precedenza o ad alienazioni patrimoniali o a debiti contratti, circostanze mai affermate o eccepite dalla società contribuente.

L’Aurora s.r.l. in liquidazione si è costituita con controricorso. Per ragioni logico espositive, occorre esaminare con priorità il secondo ed il terzo motivo.

Entrambi sono infondati.

La seconda censura risulta superata dalla constatazione che la stessa CTR prende in considerazione l’ipotesi di insufficienza reddituale dei soci, legandola però all’ulteriore prova, non fornita dall’Ufficio, della provenienza delle somme da vendite non fatturate.

La terza doglianza non si avvede del fatto che gli stralci di motivazione considerati sono mere congetture, legate ad un discorso teorico, senza alcuna pregnanza per l’impianto motivazionale, che si regge sulla carenza di elementi per ritenere anomalo o antieconomico il finanziamento in questione.

Il primo motivo è, per converso, fondato.

La CTR ha ritenuto che i finanziamenti dei soci a L’Aurora s.r.l. siano stati effettuati in condizioni finanziarie ordinarie, nè anomale, nè antieconomiche, nè smentite da dati contrari. Ed anche a voler ritenere raggiunta la prova dell’insufficienza reddituale dei due soci, sarebbe mancata la prova della provenienza delle somme da vendite non fatturate.

Tuttavia, il ragionamento logico – giuridico adottato dalla CTR non è corretto. Da un lato, i giudici di merito sembrerebbero porre in discussione la stessa possibilità del consolidarsi di una presunzione e, dall’altro, sembrerebbero affermare l’insussistenza di elementi indiziari idonei a supportare l’accertamento dell’Ufficio.

Sennonchè, di fronte all’invocata genericità delle motivazioni dei finanziamenti da parte dei soci (come risultanti dai verbali), alla mancata esibizione del conto di cassa ed alla carenza dei documenti di tracciabilità dei pagamenti – elementi di per sè idonei a supportare la presunzione posta a base dell’accertamento – la CTR ha mancato di spiegare le ragioni per le quali aveva sostanzialmente ritenuto non integrata la presunzione stessa. Tale indefettibile presupposto ha finito per viziare l’argomentazione successiva, riguardante la provenienza delle somme da vendite non fatturate, che la sentenza impugnata ha posto a carico dell’Ufficio, senza considerare che, ove ammessa la presunzione, l’onere avrebbe dovuto gravare sulla società, mentre ove non reputata sussistente la presunzione, il discorso si sarebbe dovuto arrestare alla constatata carenza degli elementi costitutivi di essa.

Il ricorso va dunque accolto per il primo motivo, con la cassazione dell’impugnata sentenza e con il rinvio per nuova valutazione alla CTR Puglia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo, accoglie il primo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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