Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7585 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6265-2019 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4792/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Castello Finance s.r.1., chiedendo che fosse accertata l’illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale rischi della Banca d’Italia compiuta dalla convenuta, con condanna della medesima al risarcimento dei danni nella misura di Euro 800.000.

A sostegno della domanda assunse che, intervenuto il suo fallimento nel 1986, fallimento ancora aperto, uno dei creditori (al quale era poi subentrata la società convenuta) aveva compiuto l’indebita segnalazione dalla quale erano derivati danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituì in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’H luglio 2018, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l’appellante non aveva depositato il proprio fascicolo di parte, per cui la documentazione richiamata a sostegno della domanda non poteva essere esaminata; che la domanda risarcitoria era da ritenere abbandonata, con conseguente passaggio in giudicato della decisione del Tribunale, posto che l’appellante non aveva in alcun modo contrastato la sentenza di primo grado secondo cui nessun elemento di prova era stato addotto a supporto della domanda. La censura di violazione delle norme del D.Lgs. n. 196 del 2003 era inammissibile per difetto di interesse; e comunque, la segnalazione alla centrale rischi era solo una variazione conseguente alla modifica del soggetto creditore rispetto ad una segnalazione già esistente.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso D.R. con atto affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Italfondiario s.p.a. in qualità di mandatario della Castello Finance.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che il controricorso contiene un’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Osserva l’Italfondiario s.p.a., al riguardo, di avere provveduto a notificare la sentenza impugnata, a mezzo PEC, in data 11 luglio 2018, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 8 febbraio 2019, quando il termine breve di sessanta giorni era ampiamente decorso.

1.1. L’eccezione è fondata.

Risulta dal fascicolo, infatti, che effettivamente la notifica della sentenza è avvenuta in data 11 luglio 2018 a mezzo PEC in favore dell’avv. Defilippi, che era difensore del D. nel giudizio di appello.

Tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, che invece è stato notificato l’8 febbraio 2019 ed è, pertanto, tardivo.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

 

 

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