Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7585 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15257 del ruolo generale dell’anno

2020, proposto da:

I.S.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Cammalleri (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, PREFETTURA DI CALTANISSETTA – UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 454/2019,

pubblicata in data 8 ottobre 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.S.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una intimazione di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione Riscossione Sicilia S.p.A., per crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Caltanissetta derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, per complessivi Euro 327,49.

L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Gela.

Il Tribunale di Gela, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata.

Ricorre lo I., sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza o del proc.to (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione di norme processuali: omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3”.

Il ricorrente deduce che, poiché la controversia è di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, quindi, trattasi di giudizio soggetto alla cd. equità necessaria, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, in base all’art. 339 c.p.c., comma 3, l’appello sarebbe stato proponibile esclusivamente per i limitati motivi previsti da tale disposizione (violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia), mentre il tribunale lo aveva esaminato come se si trattasse di un giudizio ordinario da decidere secondo diritto ed aveva accolto il gravame sotto profili che eccedevano quelli limitati consentiti dalla legge nel giudizio di equità necessaria.

Il motivo è manifestamente fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui intende darsi continuità, “in tema di opposizione all’esecuzione, pur dopo l’abrogazione, ad opera della L. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l’art. 616 c.p.c., u.c., dalla L. n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23623 del 24/09/2019, Rv. 655491 – 01). Non vi è dubbio che, nella specie, in base al valore della lite, la decisione di primo grado debba ritenersi pronunciata secondo equità necessaria e, quindi, che l’appello fosse proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Il tribunale non ha tenuto conto di tali principi di diritto, avendo esaminato l’appello proposto dall’agente della riscossione (nonché lo stesso appello incidentale condizionato dello I.) senza valutarne previamente l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, cioè senza verificare, in primo luogo, se ed eventualmente quali delle censure avanzate potessero ritenersi rientrare nei limiti dettati da tale disposizione.

A tanto dovrà, quindi, provvedersi in sede di rinvio, sulla base dell’esame diretto e della valutazione dell’effettiva portata delle specifiche censure avanzate dalle parti in relazione alla decisione di primo grado (al giudice del rinvio spetterà altresì la valutazione della eventuale persistenza dell’interesse concreto delle parti alla decisione sul merito della controversia, anche ai sensi del D.L. 23 ottobre, n. 119, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136).

2. Gli ulteriori motivi del ricorso sono stati espressamente proposti dallo I. solo in via subordinata, per il caso di rigetto del primo motivo. L’accoglimento di quest’ultimo ne determina quindi l’assorbimento.

3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Gela, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA