Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7585 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7585 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 21754-2011 proposto da:
DIDONNA GIUSEPPE (DDNGPP50A02H643CÌ elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BALDUCCI CATALDO giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore Centrale delle
Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,

Lii

Data pubblicazione: 01/04/2014

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura in calce al ricorso
notificato;

– resistente avverso la sentenza n. 4594/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del resistente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 21754 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

BARI del 20/09/2010, depositata il 27/09/2010;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma
dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con ricorso al Tribunale di Bari del 2007, Giuseppe Didonna aveva

erroneamente calcolata dall’INPS sulla base del salario medio convenzionale
dell’anno precedente quello del lavoro effettivamente prestato anziché sulla base di
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968.
Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Bari, con sentenza
pubblicata il 27 settembre 2010, ha respinto la domanda.
Avverso tale sentenza Giuseppe Didonna propone ora ricorso per cassazione
notificato il 12-14 settembre 2011, affidato ad un unico articolato motivo, relativo
alla violazione di legge.
L’INPS non si è costituito.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e
integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n.
69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio
per essere respinto.
Col ricorso viene svolta una critica articolata all’orientamento espresso da
questa Corte con le sentenze nn. 2531/09, 2596/09 e 4355/09 (cui si ispira la
decisione impugnata), che hanno effettuato un ripensamento dell’orientamento
precedente affermando che In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo
determinato, la retribuzione pensionabile degli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando l’art.
28 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dunque sulla base della determinazione operata anno per
anno da decreti ministeriali della media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale
nell’anno precedente”.
Il ricorrente riferisce inoltre che con l’art. 2, comma 5° della legge 23
dicembre 2009 n. 191 era intervenuto nella materia, stabilendo che i terzo

chiesto la riliquidazione della propria pensione di bracciante agricolo in quanto

comma dell’art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 si interpreta nel senso che il
termine per la rilevazione della media tra le retribuzioni perle diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro, ai fini della determinazione della
retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche
e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è

tempo indeterminato, che prende in considerazione la retribuzione dell’anno
precedente.
In proposito, il ricorrente sostiene l’illegittimità costituzionale di tale disposizione di legge per violazione degli artt. 3, 38, 101, 102 e 104 Cost. sollevando
in via pregiudiziale la relativa questione, con la richiesta di accoglimento nel merito
del ricorso dopo la rimozione della norma di legge da parte della Corte
Costituzionale.
Nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla
questione di costituzionalità, già sollevata dal Tribunale di Rossano in riferimento
agli artt. 3, 38, 53, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma Cost, 6 e 14
della C.E.D.U., dichiarando inammissibile la questione con riferimento gli artt. 38
e 53 Cost. e infondata per gli altri profili, con sentenza n. 257 del 19 settembre
2011.
Poiché anche le questioni proposte in questo giudizio in riferimento agli artt.
101, 102 e 104 Cost. appaiono recedere a fronte delle considerazioni della Corte
Costituzionale relativamente alla natura autenticamente interpretativa della norma di
legge impugnata, limitatasi, secondo la Corte, ad assegnare alla norma interpretata
un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario,
come del resto reso evidente dai contrasti maturati al riguardo presso questa Corte e
di cui dà conto anche il ricorrente, il ricorso deve ritenersi manifestamente
infondato.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare
la data dell’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.”

quello previsto dal secondo comma dell’art. 3 della medesima legge per gli operai a

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Ti Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e,
pertanto, rigetta il ricorso.
Le spese del presente giudizio vanno compensate in quanto la decisione della Corte

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Costituzionale è successiva alla proposizione del ricorso.

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