Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7584 del 18/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 18/03/2021), n.7584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26265-2019 proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GUIDO PONZIANI;

– ricorrente –

contro

EMERALD 75 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO RECCHIONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERDINANDO PAONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1181/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 4/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

Emerald 75 S.r.l. propose appello avverso la sentenza n. 279/2018 del Tribunale di L’Aquila del 3 aprile 2018, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla detta parte (locatrice), quel Giudice aveva dichiarato risolto il contratto di locazione sottoscritto in data 22 novembre 2012 con l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila (conduttrice), avente ad oggetto un immobile ad uso ufficio, ubicato in (OMISSIS), aveva ordinato al predetto ente locale il rilascio del bene in parola in favore della locatrice, aveva rigettato ogni altra domanda proposta e compensato le spese di lite tra le parti;

l’appellata resistette all’appello, del quale chiese il rigetto;

la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 1181/2019, emessa il 4 luglio 2019, accolse l’appello proposto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermò nel resto, condannò l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila al pagamento, in favore di Emerald 75 S.r.l., dei canoni di locazione per il periodo dal 22 luglio 2013 al 13 giugno 2018, nella misura complessiva di Euro 2.2124.000,00, oltre interessi legali come per legge, nonchè alle spese del doppio grado del giudizio di merito;

avverso la sentenza della Corte territoriale l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito Emerald 75 S.r.l. con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

in data 3 febbraio 2021, successivamente alla fissata adunanza camerale, è pervenuta a mezzo servizio postale, presso quest’Ufficio, una nota, con sottoscrizione autografa del difensore della società ricorrente, volta al deposito cartaceo dell’allegato atto di rinuncia al ricorso da parte dell’Amministrazione provinciale ricorrente, sottoscritto digitalmente dal difensore della stessa, munito di mandato speciale a tale effetto (v. procura in atti), nonchè, sempre digitalmente, dai difensori della controricorrente “per accettazione e rinuncia al controricorso”, atto di rinuncia già inviato a mezzo pec in data 15 gennaio 2021;

il Collegio ha avuto contezza di tale rinuncia solo successivamente alla camera di consiglio del 26 gennaio 2021, sicchè si è riconvocato in data 11 febbraio 2021.

considerato che:

alla luce della rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione;

ed invero la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione e, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma non “accettizio”, produce l’estinzione del giudizio a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., ord., 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971; Cass. 19/04/2019, n. 11033; Cass., sez. un., 24/12/2019, n. 34429);

nella specie la rinuncia risulta perfezionata, avendo chiaramente la controparte avuto comunque conoscenza della stessa, a prescindere dalla non rituale accettazione, in quanto non sottoscritta come espressamente richiesto dall’art. 391 c.p.c., comma 2 il che rileva solo ai fini delle spese;

ben possono essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, tenuto conto della particolarità della vicenda e risultando l’accettazione della predetta rinuncia sottoscritta dai difensori della controricorrente privi, tuttavia, di mandato speciale al riguardo;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia e compensa per intero tra le parti le spese di tale giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2021

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