Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7584 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7584 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 21752-2011 proposto da:
DAMATO CATERINA (DMTC1N39L52H643P) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BALDUCCI CATALDO giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore Centrale delle
Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, PREDEN SERGIO, CARCAVALLO LIDIA, PATTERI

Data pubblicazione: 01/04/2014

ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura in calce
al ricorso notificato;

– resistente avverso la sentenza n. 4531/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore del resistente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 21752 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

BARI del 20/09/2010, depositata il 27/09/2010;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:
” Con ricorso al Tribunale di Bari Caterina Damato, operaia agricola a tempo

prestazione in misura inferiore rispetto al dovuto, perché, applicando
erroneamente il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la
determinazione della retribuzione pensionabile di ciascun anno, al salario medio
pubblicato con i decreti del Ministero del lavoro, i quali determinavano il
salario medio convenzionale non già dell’anno in cui il lavoro era stato prestato,
ma dell’anno immediatamente precedente; ciò premesso chiedeva la condanna
dell’Istituto alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base del salario
convenzionale del D.P.R. pubblicato nell’anno successivo. Nel contraddittorio tra

determinato, titolare di pensione Inps, lamentava che l’Istituto avesse calcolato detta

le parti, il Tribunale adito accoglieva la domanda e la statuizione veniva jr
riformata dalla Corte d’appello di Bari che, con la sentenza impugnata, la rigettava.
Avverso detta sentenza il soccombente ha proposto ricorso.
L’Inps non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ stato infatti affermato (Cass. n. 2531 del 30/01/2009 e numerose altre
conformi: da ultimo Cass. n. 12143/2011) che “In tema di pensione di vecchiaia
degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi
anni di lavoro va calcolata applicando l’art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e,
dunque, in forza della determinazione operata anno per anno da d.m. sulla media
delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò
trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più
funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della
gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui all’art. 45,
comma 21, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nell’interpretare autenticamente
l’art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente le prestazioni temporanee in

favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a
tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai
contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per
i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai
fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente”.
Si consideri poi che questa tesi è stata da ultimo confermata dalla disposizione di

interpretazione autentica di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 191 del 2009, il
quale recita: «Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si
interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione
della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi
provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della
contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello
previsto al secondo comma dell’art. 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli
operai a tempo indeterminato». Quest’ultima norma, a sua volta, dispone che «Per i
salariati fissi l’ammontare della retribuzione comprensiva del salario base, della
contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della
retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti
al 30 ottobre dell’anno precedente».
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 del 30/09/2011: a) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in
riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal
Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in
epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 5, della detta legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento
agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., in
relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
2

dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.
848, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Che, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis codice procedura civile e

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e,
pertanto, rigetta il ricorso.
Le spese del presente giudizio vanno compensate in quanto la decisione della Corte
Costituzionale è successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

DEPOSITATO ;N CANCELLERIA

dichiarato manifestamente infondato.”

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