Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7584 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21146-2007 proposto da:

F.F., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell’omonima Ditta, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI

EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e ZAMMATARO VITO,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO;

– intimata –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega

in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2125/2 006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2006 R.G.N. 2139/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2 011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI per delega ZAMMATARO VITO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza depositata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento il 16.4.2002, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da F.F. il 13.6.2000 inteso ad ottenere il riconoscimento della inesistenza del suo obbligo contributivo ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 29 proponeva appello la parte soccombente, con atto depositato il 28.3.2003.

Deduceva l’appellante l’infondatezza nel merito della pretesa creditoria avanzata dall’INPS, accolta in primo grado in virtù di erronea interpretazione della L. n 341 del 1995, art. 29 ed evidenziava la ingiustificata mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti, volti ad accertare i periodi lavorati, cui rapportare i conteggi per la determinazione del reale debito contributivo e per la verifica della cause di esenzione contemplate dalla disciplina legale; rilevava, altresì, l’erronea interpretazione della fonte collettiva richiamata dalla norma di cui alla L. n. 341 del 1995, art. 29 atteso che l’orario normale di lavoro, determinato in base ai criteri stabiliti dalla norma suddetta, avrebbe potuto costituire al più una presunzione di prova a favore dell’istituto, superabile dal contribuente a mezzo di prova contraria; infine, evidenziava profili di incostituzionalità della norma in esame in relazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53. Sulla base di tali rilievi e deduzioni, chiedeva che, in totale riforma dell’impugnata sentenza, previo accertamento delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, fosse riconosciuto il diritto di esso appellante a commisurare la contribuzione previdenziale a quanto erogato per l’attività lavorativa effettivamente prestata dai suoi dipendenti, dichiarando che nulla era ancora dovuto, oltre la contribuzione già versata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Ricostituitosi il contraddittorio, l’INPS e l’INAIL contestavano la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone la reiezione. Con sentenza del 23 marzo-25 luglio 2006, l’adita Corte d’appello di Napoli, ritenuto che, in base ad una corretta interpretazione della L. n. 341 del 1995, art. 29 l’obbligo contributivo andava adempiuto non in corrispondenza delle ore e delle giornate effettive di lavoro prestato -come sostenuto dal F. – ma con riferimento al ed.

minimale contributivo, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre F.F. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta, con due motivi. Resiste l’INAIL con separati controricorso.

L’INPS ha depositato procura.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento, anch’essa intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, art. 29 convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 341, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 in relazione al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 convertito nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, della L. n. 77 del 1963, art. 1 in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 14 assume che la norma dell’art. 29 – e l’ivi previsto obbligo di rispetto del minimale contributive non può trovare applicazione nei casi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro determinata dal carattere discontinuo dell’attività di impresa e per effetto della quale, nei periodi e nelle giornate indicate dall’azienda, non sia dovuta alcuna prestazione lavorativa, nè, conseguentemente alcuna retribuzione- corrispettivo.

2. Con il secondo motivo contesta alla sentenza impugnata vizio di omessa o carente motivazione, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che della L. n. 341 del 1995, art. 29 e dell’art. 420 c.p.c., comma 5, per non aver esaminato la documentazione allegata al fascicolo di primo grado (e nuovamente prodotta in appello) e per non aver ammesso la prova testimoniale intesa a dimostrare la causa di sospensione dell’obbligo retributivo.

3. Il ricorso è inammissibile nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Benevento, che non risulta essere stata parte del giudizio di merito, ed è privo di fondamento nei confronti di INPS e INAIL. 4. Esaminandone congiuntamente i motivi osserva la Corte, richiamando le sue più recenti decisioni (Cass. n. 12604 del 2008, n. 21700 del 2009,16601 del 2010 e numerose successive conformi), che la normativa vigente in materia va interpretata nei sensi di cui al seguente principio di diritto (espresso, in particolare, da Cass. n. 21700 del 2009): “In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito nella L. n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo (recte:

contributivo) , dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali”.

5. E’ stato anche escluso, dalle indicate decisioni, che l’interpretazione della disciplina sulle esclusioni nei sensi appena precisati comporti violazione del principio costituzionale di uguaglianza, perchè le situazioni regolate diversamente non sono uguali, nè assimilabili; e tanto ha indotto la Corte ha ritenere manifestamente infondata la questione (in alcuni casi) prospettata con riferimento al precetto dell’art. 3 Cost..

6. La sentenza impugnata è pervenuta ad identiche conclusioni ermeneutiche, della citata e condivisa giurisprudenza di legittimità, sicchè non merita le censure che le vengono rivolte sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo (denunciato nel secondo motivo di ricorso) dell’omesso esame di materiale probatorio, essendo quest’ultimo diretto a dimostrare che l’esistenza di un accordo con i dipendenti per la riduzione della prestazione lavorativa, una circostanza cioè che, per le ragioni sopra indicate, è priva di decisività, non comportando l’accordo in questione esonero dall’obbligo del rispetto del minimale contributivo.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

8. Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e gli enti costituiti, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto di causa, mentre nulla deve disporsi nei confronti della Direzione provinciale del lavoro, in difetto di una sua qualunque attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Benevento e lo rigetta nei confronti di INPS e INAIL. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite. Nulla nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Benevento.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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