Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7583 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4099/2016 proposto da:

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

16, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA GARCEA, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO PENNINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3046/66/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata

il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

V.L. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’attribuzione di una rendita catastale.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che si trattava di un albergo, situato in una strada di passaggio turistico, mentre il sopralluogo non avrebbe costituito un passaggio necessario ed obbligatorio della stima diretta, ai sensi del DOCFA.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Col primo, il ricorrente rileva la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Sarebbe mancato l’avviso della trattazione della controversia davanti alla CTR il 25 maggio 2015.

Col secondo, il V. si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Infatti, la decisione della CTR avrebbe omesso la motivazione sui punti controversi.

Da ultimo, la determinazione della maggior rendita catastale sarebbe stata effettuata sulla base dell’intero immobile, senza tener conto delle modifiche apportate allo stesso, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5).

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto agli ulteriori.

In tema di procedimento tributario, la mancata comunicazione alle parti processuali, a cura della segreteria della commissione tributaria regionale, tanto della copia di un’ordinanza istruttoria quanto dell’avviso dell’udienza di trattazione dell’appello integra gli estremi (oltre che della violazione di specifiche norme del processo tributario: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3, in relazione all’art. 134 c.p.c., quanto all’ordinanza istruttoria; art. 31 comma primo e sessantunesimo D.Lgs. cit. quanto all’avviso dell’udienza d’appello) della violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità sia del procedimento d’appello, sia della sentenza emessa all’esito della sua definizione (Sez. 5 n. 5807 del 19/04/2001; Sez. 5, n. 16683 dell’08/08/2005).

Nella specie, il ricorrente ha prodotto la documentazione da cui si evince l’omessa comunicazione all’appellante dell’udienza di trattazione del gravame.

S’impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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