Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7583 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 08/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27889-2019 proposto da:

A.A., domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato AGOSTINO FULVIO LICARI;

– ricorrente –

contro

M.I.U.R. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope

legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 100/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 185/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa DI PAOLANTONIO ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato AGOSTINO FULVIO LICARI;

udito l’Avvocato PAOLA DE NUNTIS.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello di A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini dell’anzianità di servizio, dell’attività di insegnamento svolta, negli anni scolastici dal 2000/2001 al 2006/2007, presso il Liceo Linguistico Lincoln di Enna e la conseguente condanna dell’amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a corrispondere gli arretrati medio tempore maturati.

2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellante era stata assunta a tempo indeterminato ed immessa nei ruoli della scuola secondaria statale il 1 settembre 2007 ed in precedenza aveva prestato servizio presso l’indicato Liceo Linguistico, istituito dalla Provincia Regionale di Enna, che dapprima aveva ottenuto il riconoscimento legale e successivamente era stato inserito fra le scuole paritarie ex L. n. 62 del 2000.

3. Ha evidenziato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, nel disciplinare la ricostruzione della carriera, attribuisce rilievo al solo servizio prestato presso istituti pareggiati ed ha escluso che, ai fini invocati, a questi ultimi possano essere equiparate le scuole paritarie. Ha precisato che il legislatore nulla ha disposto al riguardo ed ha aggiunto che non è possibile estendere analogicamente l’art. 485 alle scuole paritarie, giacché in queste ultime sono confluite anche scuole appartenenti alle tipologie che nel previgente regime non davano titolo ad ottenere il riconoscimento del servizio preruolo.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.A. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso il solo Ministero dell’Istruzione.

5. Con ordinanza n. 23547/2021 la Sesta Sezione Civile, all’esito della camera di consiglio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ex art. 380 bis c.p.c., in considerazione del rilievo nomofilattico delle questioni poste dal ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “errata interpretazione e violazione della L. 10 marzo 2000, n. 62, art. 1 e del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485”. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale – scuola paritaria, sicché a quest’ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del D.Lgs. n. 297 del 1994 riguardanti le scuole pareggiate. Aggiunge che il Liceo Linguistico Provinciale A. Lincoln di Enna possedeva tutti i requisiti necessari per ottenere il pareggiamento e, in memoria, evidenzia che non si attaglia alla fattispecie il principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 32386/2019, perché in quel caso si discuteva di insegnamento prestato presso scuola paritaria gestita da un privato. Al contrario nel caso di specie, in ragione della natura pubblica dell’ente gestore, il rapporto di lavoro intercorso con la scuola paritaria era a tutti gli effetti un rapporto di pubblico impiego ed era stato instaurato, a tempo indeterminato, dopo il superamento di concorso pubblico.

2. Il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (Cass. n. 32386/2019 e negli stessi termini Cass. n. 33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020).

All’enunciazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all’esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. e dalla quale emerge che il legislatore con la L. n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata.

3. Basterà qui tornare a sottolineare che ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 356 condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali; b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi del R.D. 21 marzo 1935, n. 1118, art. unico, lett. b); c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti. Il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356. Anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485.

3.1. Al contrario per la scuola paritaria il legislatore, con la L. n. 62 del 2000 ha richiesto, per quel che qui rileva,…. g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dalla L. n. 62 del 2000, art. 1 sono quelli “di settore” e non quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile la tesi, sulla quale il ricorso si incentra, della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati.

Questa tesi è smentita in radice dal D.L. n. 250 del 2005, art. 1 bis, convertito dalla L. n. 27 del 2006, che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che qui viene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza del T.U., art. 360, comma 6, riguardante il passaggio alla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”.

4. Alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altri contesti, (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 e il D.L. n. 255 del 2001, art. 2, comma 2, disposizione quest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021).

5. La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che “l’interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria”. La Corte ha aggiunto che “specie in riferimento all’applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l’assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 33 Cost. In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto.”.

6. La sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili” e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione.

7. La ricorrente non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, avallato dal Giudice delle leggi, innanzitutto perché nessun rilievo può assumere la circostanza che, di fatto, l’Istituto Lincoln possedesse i requisiti che, secondo il previgente regime, avrebbero giustificato il pareggiamento. Il T.U., infatti, all’art. 357 è chiaro nel ricollegare gli effetti del pareggiamento e del riconoscimento legale solo al decreto del dirigente generale competente e nel richiedere a tal fine apposita ispezione finalizzata ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti (Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.).

8. Ne’ rileva la circostanza che l’Istituto Lincoln sia gestito da un ente locale e che la A. sia stata assunta a tempo indeterminato a seguito di un concorso pubblico.

Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha superato la distinzione fra scuola legalmente riconosciuta e scuola pareggiata, che valorizzava anche la natura soggettiva dell’ente gestore, perché quest’ultima, oltre a dovere rispettare le condizioni sopra richiamate, doveva essere istituita dagli enti indicati nel testo dell’art. 356 T.U. (Le istituzioni scolastiche non statali di cui all’art. 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle statali corrispondenti se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all’art. 7 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, e al Protocollo del 18 novembre 1984, ratificato con L. 20 maggio 1985, n. 222.).

Nel prevedere un’unica categoria di scuola paritaria, distinta da quella non paritaria e da quella statale, ha dettato una disciplina che accomuna i gestori pubblici a quelli privati, annullando la precedente differenziazione, e questa disciplina, che non consente, in assenza di espressa previsione, di estendere alla scuola paritaria tutte le disposizioni dettate in tema di gestione dei rapporti di lavoro per la scuola statale e per quella pareggiata, non consente neppure di differenziare, nell’ambito della scuola paritaria ed ai fini che ci occupano, i docenti che prestino servizio alle dipendenze di privati da quelli assunti da enti pubblici.

La circostanza che per gli enti pubblici la forma concorsuale di reclutamento sia comunque imposta dall’art. 97 Cost. e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, non fa venire meno l’evidenziata diversità di status rispetto alla scuola statale ed alla scuola pareggiata, perché sono comunque venuti meno i vincoli imposti dall’art. 356 T.U., sia in relazione alle modalità di selezione (si ribadisce, infatti, che l’art. 356 richiedeva anche forme particolari della selezione concorsuale, da espletare nel rispetto di un regolamento, soggetto anch’esso alla valutazione da parte dell’organo deputato ad effettuare il pareggiamento) sia in ordine alla parità, rispetto alla scuola statale, del trattamento economico da riservare all’assunto.

9. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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