Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7582 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3540/2016 proposto da:

Z.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 63 presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2928/67 2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Z.M.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2008.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Agenzia avrebbe messo in fila i parametri del redditometro, la cui legittimità non era stata eccepita e che tale strumento sarebbe sostanzialmente servito a determinare in maniera forfettaria il livello minimo di reddito, compatibile con la disponibilità di determinati beni.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, il ricorrente rileva la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). La decisione della CTR sarebbe stata affidata ad una motivazione obiettivamente incomprensibile, inidonea a spiegare l’impostazione seguita per respingere i motivi di appello.

Col secondo, lo Z. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal canone anticipato per il contratto di leasing dell’autovettura Mercedes, oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5).

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il primo motivo non è fondato.

In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle (Sez. 6-5, n. 28113 del 16/12/2013; Sez. 5, n. 13148 del 11/06/2014).

Nella specie, la CTR – sia pure in modo succinto – ha illustrato i passi salienti dell’iter logico seguito, sicchè appare comprensibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

E’ per converso fondato il secondo motivo, giacchè al problema del pagamento del canone anticipato, asseritamente corrisposto col ricavato della vendita di una vettura BMW e non con redditi occultati alla tassazione, la CTR non ha dato alcuna risposta, nè può essere messa in dubbio la decisività della questione, posto che la vendita precede di appena un giorno il versamento del canone anticipato per l’autovettura Mercedes.

Il ricorso va dunque accolto per il secondo motivo, con la cassazione dell’impugnata sentenza e con il rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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