Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7582 del 17/03/2021
Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25389-2019 proposto da:
A.I., rappresentato e difeso dall’avv. LUIGI NATALE e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositate il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da A.I. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ A. affidandosi a due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce della situazione esistente in Pakistan, Paese di origine del richiedente.
La censura è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto insussistente una condizione di violenza generalizzata, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in base a fonti internazionali debitamente richiamate in motivazione, idonee ed aggiornate, dando atto delle notizie specifiche da esse ricavate (cfr. ultima pagina del decreto). Il ricorrente richiama, nel motivo, alcune fonti informative, ma non indica quale specifica informazione, da esse desumibile, non sarebbe stata considerata, ovvero sarebbe stata interpretata in modo non adeguato, dal giudice di merito, con conseguente genericità della doglianza. Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.
In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 ed il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della tutela umanitaria.
La censura è fondata. Il giudice di merito ha infatti escluso la concessione della protezione umanitaria senza svolgere alcuna valutazione comparativa tra le condizioni di vita del richiedente, rispettivamente, in Italia e nel suo Paese di origine, ma limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che “il ricorrente non rientra tra le categorie di soggetti vulnerabili cui riservare il trattamento garantito dalla clausola di salvaguardia in parola” (cfr. ultima pagina del decreto). Tale motivazione non integra il cd. minimo costituzionale, in quanto non è idonea a dare atto del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire al rigetto della domanda di protezione umanitaria. In argomento, peraltro, occorre ribadire che il giudice di merito è tenuto a compiere una articolata valutazione comparativa, che deve prendere le mosse dalla considerazione della situazione interna del Paese di origine del richiedente, apprezzare il grado dell’integrazione socio-lavorativa dal medesimo conseguito in Italia, e tener conto, infine, dei rischi che l’eventuale rimpatrio potrebbe causare al nucleo ineludibile dei suoi diritti fondamentali, nella peculiare declinazione che di tale concetto è stata individuata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471).
In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso e va accolto il secondo. Il decreto impugnato va di conseguenza cassato, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa il decreto impugnato, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021