Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7581 del 01/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7581 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 19224-2011 proposto da:
MANZARO GIUSEPPE (MNZGPP58C12I158M) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. MENICHELLA CLARA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
TRIOLO VINCENZO, giusta procura in calce al controricorso;

+

Data pubblicazione: 01/04/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 4136/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 5.7.2010, depositata il 15/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il controricorrente l’Avvocato Ester Sciplino (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 19224 sez. ML – ud. 18-02-2014
-2-

18/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014,
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.
380 bis c.p.c.:
“esaminati gli atti depositati;

1. Con ricorso al Tribunale di Lucera Giuseppe Manzaro, operaio agricolo a
tempo determinato, conveniva in giudizio PInps chiedendo che venisse accertato il
suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2002; il
ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto
dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi
del d.lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e
quanto percepito.
La domanda veniva accolta con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello di
Bari, che, accogliendo l’appello dell’Istituto, riteneva applicabile alla fattispecie in
esame la decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito
dall’art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992.
Avverso detta sentenza ricorre Giuseppe Manzaro con un unico motivo di ricorso
cui resiste con controricorso l’Inps.
2. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 6 d.l. n. 103/91,
convertito nella legge n. 166/91 e 47, comma 3, del d.P.R. n. 639/47.
Il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato alla stregua della giurisprudenza
di questa Corte (cfr. exp/unMis Cass. sez. unite n. 12720/2009, Cass. n. 948/2010,
Cass. n. 1580/2010) secondo cui la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 – come interpretato dall’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito con
modificazioni nella legge n. 166 del 1991 – non si applica ove la domanda giudiziale
sia diretta ad ottenere la riliquidazione della prestazione pensionistica già attribuita,
venendo in rilievo solo l’adeguamento di un diritto già riconosciuto sia pure per un

osserva quanto segue:

importo inferiore, nel qual caso la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia
quello dell’ordinaria prescrizione decennale.
3. L’inapplicabilità dell’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle
integrazioni apportate dall’art. 38 del d. 1. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di
riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate
dall’ente previdenziale è stata recentemente ribadita da numerose sentenze di questa

Cass. n. 7072/2012, Cass. n. 7073/2012) e non vi è motivo per discostarsi da tale indirizzo.
4. Che ove si condividano i rilievi testé formulati, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 codice procedura civile e
dichiarato manifestamente fondato quanto al rilievo della inapplicabilità della
decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, valutando la possibilità di decisione della
causa nel merito, ex art. 384, secondo comma, c.p.c., qualora non siano ritenuti
necessari ulteriori accertamenti di fatto.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente
al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e,
pertanto, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, non essendo possibile
decidere nel merito, rinvia alla Corte di Appello di Lecce, anche per le spese del
presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello
di Lecce anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014
– *ente

Corte (cfr. exp/urimis Cass. n. 7068/2012, Cass. n. 7070/2012, Cass. n. 7071/2012,

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