Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7581 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. I, 01/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. A seguito del ricorso proposto dalla Provincia regionale di Messina contro la sentenza di cui in epigrafe della locale Corte di appello, che ha rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale che aveva dichiarato improcedibile la sua opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 27.000.000, concordata amichevolmente tra le parti a titolo di indennità di espropriazione e condannato l’amministrazione provinciale alle spese di causa in favore di G.C., quest’ultima si è difesa in sede di legittimità con tempestivo controricorso.

Con missiva del 17 – 31 agosto 2010, l’avv. Achille Parisi, già difensore della controricorrente, nel comunicare il decesso di quest’ultima, ha trasmesso la transazione stipulata in Messina il 17 agosto 2010, dalla ricorrente Provincia e dall’erede della sua rappresentata C.G., la cui posizione di successore universale della G. era confermata dalla produzione della denuncia di successione alla competente Agenzia delle entrate. Nella richiamata missiva si rappresenta che pur avendo le parti concordato di fare estinguere il giudizio con la indicata transazione del 17 agosto 2010, in deroga all’art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso della Provincia non è stata sottoscritta dal difensore di tale parte avv. Carmelo Basile, perchè deceduto nelle more del giudizio. Non avendo quindi potuto il presidente della sezione disporre con decreto l’estinzione del processo per la irritualità della rinuncia, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 3 marzo 2011 per i provvedimenti di competenza, in rapporto al tenore della transazione allegata, che chiude la presente vertenza.

2. Ritiene il collegio che dalla transazione depositata risulta certa l’attuale assenza di ogni controversia tra le parti su cui possa decidere la Corte; pertanto deve dichiararsi la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno ogni interesse alla definizione del presente processo di legittimità, come emerge dal documento prodotto in questa sede ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (nello stesso senso S.U. 18 febbraio 2010 n. 3876). La partecipazione all’udienza pubblica dell’avv. Ferretti, difensore della Provincia ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ignorando evidentemente l’atto transattivo che precede, non esclude l’avvenuta conclusione della lite ormai transatta ai sensi dell’art. 1965 c.c., con contratto che preclude la prosecuzione della causa e giustifica, eccezionalmente la totale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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