Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7580 del 30/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 30/03/2010), n.7580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale

e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato POZZA MASSIMO, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A. (d’ora in poi per brevità anche

“Ipost”), in persona del procuratore speciale e Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1326/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

15/11/07, depositata il 28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 28 dicembre 2007, la Corte d’appello di Torino, accogliendo l’appello, ha condannato l’Ipost – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita erogata a C.G., da computarsi alla data del (OMISSIS) in base al trattamento retributivo in godimento alla successiva data di cessazione del rapporto di lavoro ((OMISSIS)) e quindi al pagamento della somma di Euro 3.214,53 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla cessazione del rapporto, nonchè al pagamento di Euro 1.050,93 per rivalutazione e interessi per il tardivo pagamento della somma della indennità di buonuscita corrisposta solo il 13.7.2004.

La Corte adita ha affermato il principio per cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito all’atto del pensionamento e ha affermato altresì non applicabile all’Ipost il termine dilatorio di cui al D.L. n. 79 del 1997, convertito in L. n. 140 del 1997, per il pagamento del trattamento di fine rapporto;

Avverso detta decisione l’Ipost ricorre per cassazione con due motivi.

Il lavoratore resiste con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, cui l’Ipost replica con controricorso;

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..

2. Lette le note dell’Ipost, e la relazione, resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di fondatezza del primo motivo del ricorso principale dell’Ipost, in aderenza al principio già enunciato (Cass. n. 28281 del 26/11/2008 e numerose altre conformi) per cui “I dipendenti della s.p.a. Poste italiane, collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest’ultima, hanno diritto, per il servizio prestato fino al 28 febbraio 1998, all’indennità di buonuscita, il cui ammontare va calcolato sulla base della retribuzione corrisposta a tale data, dovendosi ritenere che la trasformazione dell’Ente Poste italiane in società per azioni e il conseguente assoggettamento del rapporto al diverso regime giuridico, nel quale un ruolo significativo è assegnato alla contrattazione collettiva, abbia cristallizzato la determinazione dell’ammontare dell’indennità in questione (pur restando l’esigibilità legata alla cessazione del rapporto), senza che assumano rilievo i successivi incrementi collegati alla dinamica salariale”.

3. Rilevato che la medesima relazione ha ritenuto altresì la fondatezza del secondo motivo, con cui l’Istituto ha lamentato la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. n. 79 del 1997, art. 3. convertito in L. n. 140 del 1997, sul rilievo che l’Ipost è espressamente indicato tra gli enti pubblici economici che beneficiano di tale disposizione.

4. Quanto al ricorso incidentale condizionato – con cui si sostiene che, qualora non sia consentito il calcolo della buonuscita sulla base del trattamento retributivo in godimento al momento del pensionamento, dovrebbero essere attribuiti rivalutazione e interessi dal 28.2.98 alla data della erogazione dell’indennità o la rivalutazione dell’importo L. n. 297 del 1982, ex art. 5 – la relazione ne ha affermato la manifesta infondatezza, sul rilievo che la prima soluzione presupporrebbe un ritardo nel pagamento della buonuscita, ritardo invece insussistente, perchè la medesima indennità è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa deriva dalla impossibilità di applicare l’invocato L. n. 297 del 1982, art. 5 (il quale stabilisce che l’indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982 deve essere calcolata nel suo ammontare a tale data e, quindi, accantonata, per essere poi concretamente corrisposta alla risoluzione del rapporto, insieme agli accantonamenti contabilizzati, dopo quella data, anno per anno, così cristallizzando l’ammontare del maturato al 30 maggio 1982), perchè la normativa speciale dettata per i dipendenti postali non contempla un meccanismo di rivalutazione periodica della buonuscita accantonata e la questione di non conformità a Costituzione di questo sistema è stata già esaminata dalla Corte costituzionale e giudicata priva di fondamento (Corte Cost. n. 366 del 2006). Inoltre la rinuncia al ricorso incidentale è irrituale, in quanto non notificata alla controparte;

5. Ritenuto quindi che tutti i rilievi di cui alla relazione appaiono condivisibili, per cui va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale condizionato, la sentenza impugnata va cassata e la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.

Ritenuto che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate, quanto al primo grado, in Euro 633,00 di cui Euro 208,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorari; per il grado d’appello in Euro 848,00 di cui 208,00 Euro per diritti ed in Euro 635,00 per onorari e per la cassazione in Euro 405,00 per onorari ed in Euro dieci per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

 

 

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