Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7580 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. III, 27/03/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 27/03/2020), n.7580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11713-2017 proposto da:

M.A., F.F., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALDO ARATRO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 706/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 4-5-6

udito l’Avvocato ALDO ARATRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008, M.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il Condominio Immobiliare 81 deducendo di essere caduta mentre scendeva la ripida rampa di accesso al piano interrato del Condominio convenuto, resa viscida dalla pioggia, sconnessa e priva di trattamento antiscivolo, e di aver riportato lesioni alla gamba destra, guarite con postumi permanenti. Chiese pertanto che venisse accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Condominio, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni.

Si costituì in giudizio l’ente convenuto, chiedendo il rigetto nel merito della domanda. In particolare, il Condominio negò la propria responsabilità evidenziando che la rampa era dotata di scolo per acque piovane e scanalature per il deflusso delle acque e che la relativa pavimentazione, essendo in cemento, non necessitava di trattamento antiscivolo. Sostenne quindi che il sinistro era stato determinato dall’imperizia dell’attrice, che non si era tenuta al corrimano, o dal caso fortuito, costituito dalle abbondanti piogge verificatesi prima dell’accaduto. Chiamò in causa la Milano Assicurazioni S.p.a. per essere manlevato in ipotesi di soccombenza.

Si costituì anche la compagnia assicuratrice, chiedendo il rigetto sia della domanda principale sia di quella di garanzia.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1593/2013, rigettò la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso alla luce delle caratteristiche della rampa emerse dalle deposizioni testimoniali, e compensò tra le parti le spese del giudizio.

2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 706/2017, depositata il 15 febbraio 2017, ha confermato la decisione di primo grado, riformandola soltanto quanto al regolamento delle spese di lite di primo grado, che ha posto a carico dell’attrice.

Nel merito, la Corte, come il giudice di primo grado, ha ritenuto che la M. non avesse provato che la caduta era avvenuta a causa della presenza di una situazione di pericolo riconducibile al bene: infatti, le caratteristiche della rampa (pendenza e presenza di scanalature per deflusso delle acque) inducevano ad escludere che, al momento della caduta, la stessa fosse coperta di acqua stagnante e di muschio; che il fatto che il corrimano fosse instabile, come riferito dal coniuge e dal nipote della M., non era confermato da alcun elemento e nemmeno dal ctp della appellante, nè alcuno dei testi aveva riferito che la rampa fosse scivolosa; che tale circostanza poteva peraltro essere esclusa dal fatto che il pavimento fosse in cemento.

Secondo la Corte, era viceversa probabile che la M., la quale aveva 58 anni al momento del sinistro, fosse caduta per non aver tenuto una condotta adeguata alla situazione – non avendo utilizzato il corrimano ed alle proprie capacità deambulatorie.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, la signora M.A..

3.1. Gli intimati Condominio (OMISSIS) e Unipol SAI Assicurazioni S.p.a. (quale società incorporante la Milano Assicurazioni S.p.a.) non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697,2927 e 1227 c.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del condominio per mancanza della prova del nesso di causalità tra evento dannoso e cosa in custodia.

Il giudice dell’appello, anzichè indagare circa la sussistenza di situazioni di pericolo estrinseche, determinanti insidia o trabocchetto (presenza di acqua stagnante e conseguente scivolosità del pavimento), avrebbe dovuto valutare la pericolosità intrinseca della rampa, sulla base delle sue caratteristiche, che ne rendevano potenzialmente pericoloso il normale utilizzo.

La M. avrebbe infatti provato che la rampa ove era avvenuto il sinistro aveva una pendenza del 31%, e che la relativa pavimentazione era in cemento, ma in buona parte dissestata, priva di trattamento antiscivolo nonchè di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con la conseguenza che il deflusso delle acque avveniva per pendenza sulla superficie dell’intera rampa, anche in corrispondenza dell’area pedonale. 4.2. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c..

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, la circostanza della scivolosità della rampa sarebbe stata confermata dal c.t.p. di parte attrice, arch. O., il quale, sentito come teste, avrebbe confermato la propria relazione anche in relazione a tale punto.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe fondato la decisione su un presupposto tecnico – la non necessità di un trattamento antiscivolo su pavimentazione in cemento – in assenza di specifici accertamenti.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,2697,2727 e 1227 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c..

La decisione impugnata sarebbe erronea laddove ritiene che la condotta imprudente della danneggiata avesse interrotto il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso.

La Corte d’appello non avrebbe infatti valutato se la condotta eventualmente imprudente della M. fosse stata autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, e quindi dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo.

La ricorrente avrebbe fatto un uso normale e consentito della rampa, limitandosi a transitare su di essa, e non essendo obbligatorio l’utilizzo del corrimano.

Inoltre, il giudice dell’appello avrebbe affermato la sussistenza di ridotte capacità deambulatorie della danneggiata in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, ricollegando tale circostanza, sulla base di una mera congettura, all’età di 58 anni della donna.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; la nullità del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dell’appellante alle spese del primo grado di giudizio, per non avere gli appellati proposto impugnazione incidentale in relazione alla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado; la violazione degli artt. 91,92, 99,112,163,342,343 e 346 c.p.c..

4.5. Con il quinto motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112,163, n. 3 164,342,343,346 e 347 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che gli appellati non avevano proposto appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese di lite.

Infatti, nelle comparse di costituzione in appello di Unipol Sai e del Condominio, non vi era alcuna indicazione della volontà di impugnare la sentenza di primo grado. Peraltro, sarebbe sintomatico dell’assenza di una simile intenzione l’omissione totale, nelle conclusioni rassegnate nelle comparse di costituzione degli appellati, oltre che ad espressioni quali appello o impugnazione incidentale o simili, anche della dichiarazione inerente il valore della domanda oggetto di appello incidentale, nonchè il mancato versamento del contributo unificato prescritto dalla legge.

La Corte, pertanto, in assenza dell’impugnazione incidentale, non avrebbe potuto riformare il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese. Sarebbe pertanto incorsa nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 343,166 e 167 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5 e art. 91 c.p.c. e art. 82 disp. att. c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato, in modo implicito, l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale per tardiva costituzione degli appellati (sollevata dal difensore della M. alla prima udienza).

Infatti, con la citazione in appello, la M. aveva fissato come prima udienza la data del 19.12.2014. La prima udienza sarebbe stata poi rinviata d’ufficio, ex art. 168 bis c.p.c., comma 4 al 27.1.2014. Pertanto, ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, gli appellati avrebbero dovuto costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza originariamente fissata. Al contrario, le controparti si erano costituite con comparse depositate il 16.12.2014 il Condominio e il 23.12.2014 la UnipolSai.

5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.

La Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio di questa Corte secondo cui, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527).

Pertanto, nel caso di specie, la Corte territoriale doveva verificare se fosse provata la potenziale pericolosità dello stato dei luoghi e tale giudizio, che è stato effettuato secondo i criteri della giurisprudenza di questa Corte, è insindacabile in quanto valutazione di fatto – nella specie, correttamente motivata – che spetta al giudice di merito.

5.1. Il quarto, quinto e sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Occorre, innanzitutto, per comodità logica, affermare, partendo dal sesto motivo, che la Corte d’appello ha errato laddove ha rigettato l’eccezione della ricorrente di inammissibilità dell’appello incidentale per tardiva costituzione degli appellati per mancato rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c…

Infatti la citazione in appello della M. aveva fissato come prima udienza la data del 19 dicembre 2014 che veniva poi rinviata d’ufficio, ex art. 168 bis c.p.c., comma 4, all’udienza del 27 gennaio 2015. Quindi il termine, ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, per proporre validamente appello incidentale sarebbe stato il 29 novembre 2014 mentre le parti si sono costituite, rispettivamente, il Condominio il 16 dicembre 2014 e la Unipol Sai il 23 dicembre 2014. Tale tardività ha comportato la conseguente inammissibilità degli appelli incidentali.

Il giudice dell’appello ha quindi errato, successivamente, perchè ha affermato che gli appellati hanno chiesto, in via incidentale, la condanna dell’appellante alle spese del giudizio di primo grado, pervenendo all’accoglimento dell’appello incidentale con conseguente condanna della M. al pagamento della somma di Euro 3.892,18 in favore di ciascuno degli appellati e riformando così la sentenza impugnata. Ma per poter condannare eventualmente alle spese la M., gli appellati avrebbero dovuto fare un autonomo ricorso con specifici motivi ex art. 342 c.p.c. e non limitarsi, come hanno invece fatto, perchè in questi termini deve essere interpretata la domanda, ad una semplice richiesta di riforma delle spese di primo grado.

6. Pertanto la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara tardivi gli appelli incidentali proposti dal Condominio (OMISSIS) e dalla Unipol Sai Ass.ni e conseguentemente annulla la condanna alle spese della M. a favore del Condominio e dell’Unipol Sai perchè non dovute. Compensa tutte le spese dei diversi gradi.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e decidendo nel merito dichiara tardivi gli appelli incidentali proposti dal Condominio (OMISSIS) e dalla Unipol Sai Ass.ni e conseguentemente annulla la condanna alle spese della M. a favore del Condominio e dell’Unipol Sai perchè non dovute. Compensa tutte le spese dei diversi gradi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA