Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7580 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. II, 17/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22513-2019 proposto da:

B.T., rappresentato e difeso dall’avv. VALERIA GERACE e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da B.T. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il B. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia personale e non avrebbe adeguatamente apprezzato il contesto di insicurezza esistente in Gambia, Paese di origine del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di esser stato accusato ingiustamente di un furto e di esser fuggito dal proprio Paese perchè privo dei denari occorrenti per incaricare un avvocato della propria difesa. Il racconto è stato ritenuto dal giudice di merito non credibile, e comunque non idoneo ai fini del riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale. Il ricorrente non attinge la doppia ratio del rigetto indicata dal Tribunale, nè sotto il profilo della credibilità, nè con riguardo a quello dell’inidoneità, ma si diffonde sul contesto esistente in Gambia, senza peraltro confrontarsi specificamente con l’articolata motivazione con la quale il giudice di merito aveva ritenuto l’insussistenza, in quel Paese, di un contesto di insicurezza e violenza generalizzata rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe considerato il contesto di grave violazione dei diritti umani esistente in Gambia.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale ha invero esaminato il contesto del Paese di origine del richiedente, dando atto dei progressi conseguiti, del miglioramento delle condizioni carcerarie e delle riforme legislative approvate, ed escludendo che in Gambia sia ravvisabile una situazione di grave violazione dei diritti umani. Detta valutazione, che esprime un giudizio di fatto, non è utilmente sindacabile in questa sede, anche tenuto conto della genericità del motivo in esame, con il quale il ricorrente non allega alcun elemento concreto che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe erroneamente valutato, nel corso della propria disamina fattuale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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