Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7580 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. I, 01/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 13819 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005 di:

M.A., quale erede di M.G., elettivamente

domiciliato in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46 (p. 4/sc. B)

presso lo studio Grez-Tozzi e rappresentato e difeso dall’avv. TOZZI

Luciano, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del presidente p.t. autorizzato a

stare in giudizio con Delib. G.P. 14 giugno 2005, n. 192 ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante

n. 16, presso l’avv. Domenico Bonaiuti, rappresentata e difesa

dall’avv. MACERI Attilio dell’Avvocatura provinciale, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 730 del 13

marzo – 10 maggio 2004.

Udita all’udienza del 3 marzo 2011 la relazione del Consigliere Dr.

Fabrizio Forte.

Udito il P.M., Dr. SORRENTINO Federico, che conclude per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 24 luglio 2000, M.G. chiedeva la rideterminazione delle indennità di occupazione ed espropriazione offerte in via provvisoria dall’Amministrazione provinciale di Firenze nella somma di L. 20.839.943 nel 1996 da lui non accettata, per una fascia d’un terreno di sua proprietà in (OMISSIS) di mq. 505 che, occupata sin dal 1995, era stata oggetto di decreto di esproprio del 24 luglio 2000, poi in parte revocato da altro successivo provvedimento del 12 settembre 2002, che aveva ridotto le aree espropriate ai soli mq. 270 necessari per il raddoppio della strada provinciale n. (OMISSIS).

Il M. affermava che l’area espropriata era edificabile e chiedeva di liquidare il dovuto ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40, tenendo conto della perdita di valore subita dal residuo fondo, per lo spostamento in esso della fascia di rispetto stradale, che aveva reso non edificabili le aree incise da essa, domandando interessi legali e rivalutazione sulle somme dovute, oltre agli interessi anatocistici.

La Provincia di Firenze si costituiva e negava potesse ritenersi edificabile un’area soggetta a vincolo di rispetto, cioè a distanza dal ciglio stradale ostativa ad ogni costruzione; negata la natura parziale della espropriazione nel caso e affermato che sì era avuto una sorta di retrocessione, restituendosi una parte delle aree non più acquisite, la convenuta chiedeva di respingere le domande nei suoi confronti.

La sentenza della Corte d’appello di Firenze del 10 maggio 2004 ha qualificato inedificabile l’area espropriata, in quanto interamente soggetta a vincolo di rispetto per la distanza dal ciglio della strada provinciale di cui sopra, ostativo a qualsiasi costruzione in tale superficie.

Poichè nessuna classificazione o destinazione urbanistica a mezzo di P.R.G. o di altro provvedimento amministrativo, anche regolamentare, poteva rendere fabbricabile un’area per legge vincolata alla inedificabilità, la Corte di appello ha liquidato l’indennità di espropriazione sulla base dei valori agricoli medi o tabellari, di cui alla L. 21 ottobre 1971, n. 865, in Euro 4.751,40 “in relazione all’area effettivamente espropriata”, di cui al provvedimento indicato del settembre 2002.

In relazione alla indennità virtuale della maggiore area occupata è stata determinata quella di occupazione ai sensi dell’art. 20 della stessa citata legge del 1971 in un dodicesimo annuo dell’indennità virtuale d’esproprio della stessa superficie e complessivamente in Euro 4.503,03, stabilendosi che, sulla somma dovuta per l’acquisizione, fossero dovuti gli interessi dalla data del decreto di espropriazione da ritenere logicamente quello intervenuto nel 2000 e sulla seconda, tali accessori del credito, fossero dovuti su ciascuna annualità, a decorrere da ogni scadenza di esse al saldo.

Si è poi negato che nel caso vi fosse una espropriazione parziale per il preteso deprezzamento del fondo residuo, collegato allo spostamento della fascia di rispetto lungo la strada nella proprietà rimasta all’espropriato, non essendo indennizzabile il vincolo d’inedificabilità connesso alla distanza dal ciglio stradale e in origine già incidente sull’area ablata per la quale l’indennizzo aveva coperto ogni perdita del proprietario, a carico del cui fondo continua a gravare il medesimo vincolo già esistente e non indennizzabile per legge.

In quanto L’indennità offerta era stata maggiore di quella accertata dalla Corte d’appello, si sono compensate le spese di causa tra le parti, a carico delle quali, per il 50% ciascuna, sono state poste anche le spese di c.t.u..

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso di quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., M. A. con atto notificato il 19 maggio 2005, cui resiste con controricorso notificato al ricorrente il 23 giugno successivo la Provincia di Firenze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorso del M. si articola in quattro motivi, il primo dei quali censura la sentenza di merito per l’erronea interpretazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19 e del D.M. 1 aprile 1968 attuativo di quest’ultima, per avere, con l’applicazione di tali norme, qualificato erroneamente inedificabile l’area espropriata perchè compresa nella fascia c.d. di rispetto assolutamente non fabbricabile per il privato.

Afferma il ricorrente che le norme di cui sopra sanciscono solo un vincolo di distanza, conservando le aree su cui lo stesso grava la natura loro conferita dalle destinazioni urbanistiche conformative e di piano relative ad esse, per cui nel caso, trattandosi di suoli siti in zona di completamento edilizio D, doveva ritenersi che essi fossero edificabili, rientrando comunque negli indici fondiari per la edificazione e da qualificare fabbricabili in base al P.R.G. del Comune di Sesto Fiorentino, come del resto affermato dal TAR per la Toscana, che aveva considerato edificabile un terreno prossimo al ciglio di una strada pubblica, dovendosi preferire tale soluzione nel caso concreto, anche per la destinazione a parcheggio delle aree oggetto dell’ampliamento della strada provinciale.

1.2. Si lamenta poi l’errata lettura della L. n. 2359 del 1865, art. 40, non potendosi negare che lo spostamento della fascia di rispetto dall’area espropriata su quella rimasta nella disponibilità dell’espropriato, aveva comportato, in danno di tali spazi incisi dal vincolo, una inedificabilità sopravvenuta, costituente un pregiudizio da indennizzare, non essendo vero che le N.T.A. del P.R.G. potessero qualificare edificabile un terreno che tale non era ed essendo errata la tesi del mancato indennizzo, perchè i vincoli da fasce di rispetto non comportano una indennità determinata in base a valori agricoli o tabellari sopra citati di cui alla L. n. 865 del 1971 usati nella liquidazione dell’indennità dovuta al M. per l’espropriazione e l’occupazione.

1.3. Si censura quindi la retrocessione parziale delle aree espropriate, anche per la mancanza di motivazione nella sentenza in ordine alla utilizzazione di un potere che la Provincia non aveva, non potendo imporre all’espropriato di riprendere aree a cui lo stesso avrebbe potuto perdere ogni interesse, come in fatto è accaduto nel caso, per avere il M. venduto a terzi la proprietà a lui rimasta nel periodo fino alla data del secondo decreto ablativo del 2002, emesso a modifica del precedente.

1.4. Dall’errata applicazione dei valori agricoli tabellari per le aree espropriate, deriva poi l’errore nell’applicare la L. n. 865 del 1971, art. 20, anche per l’indennità di occupazione delle aree del ricorrente che anche per tale profilo chiede di cassare la sentenza.

2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La L. n. 765 del 1968, art. 19, rinvia ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle distanze minime a protezione del nastro stradale e, dopo avere previsto le distanze minime dalle autostrade, sancisce che “lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque”.

Il D.M. 1 aprile 1968, agli artt. 3 e 4, ha fissato tale distanza, con divieto di edificazione, in una fascia da un minimo di 20 ad un massimo di 30 metri, nella quale è vietata ogni manipolazione edificatoria delle aree.

La lettera della norma non lascia dubbi in ordine al vincolo d’inedificabilità della fascia di rispetto stradale, che comporta un divieto assoluto di costruire, per il quale è senza dubbio corretta la classificazione dell’area, parificata dalla Corte di merito correttamente a quella agricola, con statuizione su tale punto decisivo uniforme ai numerosi precedenti in materia di questa Corte (così, in riferimento ai vari vincoli di rispetto di distanze, tra altre, le recenti Cass. 22 aprile 2010 n. 9631, 3 aprile 2009 n. 8121, 6 novembre 2008 n. 26615).

Nessuna classificazione urbanistica effetto delle norme regolamentari risultanti dalla pianificazione conformativa del territorio, può derogare alla legge e al divieto con essa imposto di costruire a distanze inferiori a quelle fissate in essa, ovvero in norme attuative cui la stessa legge rinvia, ostando a tale soluzione propugnata dal ricorrente la gerarchia delle fonti normative (art. 87 Cost. e artt. 1 e 4 disp. gen.).

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e da rigettare.

2.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono esaminarsi insieme e devono dichiararsi entrambi inammissibili, non risultando dalla impugnazione nè dalle conclusioni nel merito proposte dal M. alla Corte d’appello, come riportate nella sentenza impugnata, che il ricorrente abbia chiesto la disapplicazione del decreto di espropriazione n. 2611 del 12 settembre 2002, per la esistenza del precedente provvedimento ablativo del 2000, facendo invece espresso riferimento al solo nuovo esproprio della Provincia nel chiedere che, in relazione alla minore superficie ablata di cui a tale decreto, fosse calcolata la indennità di espropriazione.

Già il mancato riferimento agli atti processuali del processo di merito in cui la questione sarebbe stata proposta dall’attuale ricorrente rende inammissibile gli indicati motivi di ricorso, ex art. 366 c.p.c., n. 6. Peraltro, correttamente dai giudici del merito non si è qualificato il definitivo decreto di espropriazione che ha ridotto la superficie espropriata (ma non quella occupata nella procedura ablatoria) un caso di “retrocessione parziale”, come è definito invece in ricorso. Ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 60, e segg., la retrocessione parziale spetta all’espropriato, il quale può chiedere al solo giudice amministrativo la tutela giurisdizionale di tale sua posizione soggettiva condizionata alla volontà della P.A. di non utilizzare una parte dei beni acquisiti con la procedura ablativa, nel caso di uso solo parziale dell’area ablata, apparendo evidente l’uso di poteri autoritativi della P.A. nella dismissione di parte del bene acquisito, in una materia di giurisdizione esclusiva.

Pertanto la revoca operata dalla Provincia di Firenze della pregressa espropriazione, nella fattispecie, correttamente non è stata qualificata “retrocessione” dalla sentenza impugnata e di tale secondo provvedimento non risulta neppure si sia chiesta la disapplicazione dal ricorrente, per cui la questione proposta per la prima volta in questa sede della sua illegittimità, è da ritenere preclusa e inammissibile, essendo peraltro necessari, per qualificare e identificare la essenza del provvedimento amministrativo a base della censura, accertamenti di fatto sul contenuto dello stesso non consentiti in questa sede (in tal senso, Cass. 14 ottobre 2005 n. 20005 e 30 marzo 2007 n. 7981).

Il secondo e terzo motivo di ricorso sono quindi entrambi inammissibili.

2.3. Il rigetto del primo motivo di ricorso relativo alla determinazione dell’indennità di espropriazione calcolata esattamente in ragione della natura non edificabile delle aree, comporta l’assorbimento del quarto motivo di impugnazione che fa derivare solo dall’accoglimento dell’indicato primo profilo d’impugnazione la illegittimità della liquidazione della indennità di occupazione, calcolata in base alla L. n. 865 del 1971, art. 20.

3. In conclusione, il ricorso deve complessivamente essere rigettato e le spese di questa fase di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00 (mille quattrocento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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